Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2019, n. 15755

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2019, n. 15755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15755
Data del deposito : 10 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MACERATAnei confronti di: DI SAVERIO TIZIANA avverso l'ordinanza del 29/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di MACERATA udita la relazione svolta dal Consigliere A M A;
lecte/sentite le conclusioni del PG

SANTE SPINACI

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'Avvocato chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 29 giugno 2018, il Tribunale di Macerata, in accoglimento dell'immgnazione proposta nell'interesse di D S T, quale legale rappresentante della La Sosta s.r.I., ha disposto la revoca del provvedimento del Gip dello stesso Tribunale del 9 aprile 2018 e del conseguente sequestro preventivo eseguito alla polizia giudiziaria il 5 giugno 2018, nell'ambito di un procedimento relativo al reato di associazione per delinquere e a ura serie di reati-scopo di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, contestati a una pluralità di soggetti. Pe- quanto qui rileva, il sequestro preventivo era stato disposto dal Gip del Tribunale di Macerata in data 20 febbraio 2018: in via diretta al fine della confisca del profitto del reato per somme o beni con esso acquistati nella disponibilità della società Energia s.r.I., per l'importo di euro 805.721,00: in subordine, per equivalente su beni e denaro degli indagaci D'Agostino Felice e M F, in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 agli stessi contestato come commesso, in concorso tra loro, nella qualità di amministratore di fatto e rappresentante legale della predetta Energia. Il sequestro era stato eseguito il 7 marzo 2018 e aveva avuto per oggetto, tra gli altri beni, il 100% delle quote della società Energia di proprietà dell'indagato Mininni. Il Gip, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., aveva nominato un amministratore giudiziario al quale aveva affiancato un secondo amministratore, con successivo provvedimento del 15 marzo 2018. Su istanza formata dagli amministratori giudiziari in data 9 aprile 2018 - con il provvedimento poi oggetto di appello davanti al Tribunale - il Gip aveva affermato che il sequestro preventivo della partecipazione sociale totalitEria comportava, di diritto, l'estensione del sequestro al complesso aziendale, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., 20 e 41, comma 1, del d.lgs. n. 159 nel 2011. In data 5 giugno 2018, la polizia giudiziaria aveva dato esecuzione al predetto provvedimento, procedendo al sequestro del complesso aziendale della società Energia e alla contestuale immissione in possesso degli amministratori giudiziari Con ordinanza del 29 giugno 2018, il Tribunale ha accolto l'appello proposto nell'interesse della La Sosta s.r.I., proprietaria di un distributore di carburante dato in gestione alla Energia s.r.I., affermando che non è consentito estendere la disciplina dettata in materia di sequestro di prevenzione al sequestro disposto quale misura cautelare reale per quanto riguarda l'individuazione del compendio dei beni sottoponibili al vincolo, per l'evidente diversità delle rispettive misure. 2. - Avverso l'ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2018 ha proposto ricorso per cassaz ore il Procuratore della Repubblica, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 20 e 41 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Si ricorda che il comma 1 -bis di tale ultimo articolo prevede che, nel caso in cui il sequestro riguardi aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, il giudice che dispone il sequestro stesso nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. La stessa disposizione prevede che si applichino le norme del libro primo, titolo terzo, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il ricorrente interpreta tale complesso normativo nel senso che il richiamato d.lgs. diviene il modello di riferimento per tutte le tipologie di sequestro penale: l'art. 41 si riferisce al sequestro di aziende per effetto di sequestro avente oggetto partecipazioni societarie e il corrispondente di tale ultima disposizione sarebbe il precedente art. 20 dello stesso d.lgs., il quale prevede che, quando il Tribunale dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituti in azienda. Secondo tale interpretazione dunque vi è un'automatica estensione del sequestro della partecipazione sociale totalitaria all'intero complesso aziendale, allo scopo di evitare il depauperamento della società e la conseguente perdita di valore della partecipazione oggetto di sequestro. Il ricorrente sostiene, inoltre, l'infondatezza del rilievo seconco cui non risulta che la società Energia sia riconducibile a M F, giacché egli ne è il legale rappresentante;
con la conseguenza che anche il distributore sito in Ancarano, concesso in affitto alla predetta società deve considerarsi quale bene la sua dispon bilità, perché facente parte del complesso aziendale. Né la documentazione prodotta dalla rico-rente sarebbe idonea a dimostrare l'avvenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo c 'azienda. 3. - La difesa della società La Sosta ha prodotto memoria, con la quale aderisce alla ricostruzione interpretativa fatta propria dal Tribunale.
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