Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2023, n. 30218
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In tema di servizio di trasporto pubblico locale, non può essere accolta la richiesta di integrazione e rivalutazione del corrispettivo chilometrico integrato proposta nei confronti della regione Lazio e dei comuni interessati, in quanto correttamente i contratti di gestione del servizio compiono rinvio al tetto di spesa previsto per il finanziamento del trasporto pubblico urbano previsto da detta regione, rapportato al criterio della spesa storica, costituita dai costi standard utilizzati per l'anno di riferimento, compresa la relativa decurtazione del 25% dei contributi di esercizio fissati dall'ente regionale ex art. 30 della l.r. n. 30 del 1998 e art. 42 della l.r. n. 15 del 1998.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 12283/2022 Numero sezionale 3992/2023 Numero di raccolta generale 30218/2023 Data pubblicazione 31/10/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PUBBLICA LAURA TRICOMI Presidente AMMINISTRAZIONE ROSARIO CAIAZZO Consigliere Ud.21/09/2023 PU r.g.n.12283/2022 ROBERTO GIOVANNI CONTI Consigliere-Rel. RITA ELVIRA ANNA RUSSO Consigliere FRAULINI PAOLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12283/2022 R.G. proposto da: SOCIETA' ITALIANA TRASPORTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato CARDARELLI TIZIANA ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato FERRAGUTO ANDREA ([...]) che la rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 12283/2022 Numero sezionale 3992/2023 Numero di raccolta generale 30218/2023 nonchè
contro
Data pubblicazione 31/10/2023 COMUNE DI MONTEROSI , COMUNE DI BASSANO ROMANO, -intimati- COMUNE DI SUTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 10, presso lo studio dell'avvocato LA FERRARA MANUELA ([...]) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7315/2021 depositata il 05/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI DI CAUSA
La S.I.T. Società italiana trasporti srl, società operante nel trasporto pubblico locale con obbligo tariffario, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma per ottenere la condanna della Regione Lazio, nonché dei comuni di Sutri, Monterosi e Bassano AN al pagamento, ciascuno per quanto di competenza a titolo di contributo o corrispettivo di esercizio, dell'importo pari al prodotto del costo chilometrico standardizzato, di cui alla deliberazione n.4749/98 della Regione Lazio, per le percorrenze chilometriche effettivamente svolte, detratti i ricavi presunti e maggiorato, anno per anno, del tasso d'inflazione, oltre IVA e interessi nonché dell'ulteriore importo a titolo di compensazione previsto dai contratti di servizio stipulati con i tre comuni anzidetti. Il Tribunale di Roma, con una prima ordinanza del 14 marzo 2011, dichiarava il difetto di giurisdizione sulle domande proposte in favore del giudice amministrativo, ma la Corte di appello di Roma riformava tale decisione dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. In esito alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale 2 di 24 Numero registro generale 12283/2022 Numero sezionale 3992/2023 Numero di raccolta generale 30218/2023 di Roma, con ordinanza pubblicata il 31.1.2017, rigettava le Data pubblicazione 31/10/2023 domande. La S.I.T. impugnava la pronunzia anzidetta innanzi alla Corte di appello di Roma che, con sentenza n.7315/2021, pubblicata il 5.11.2021, rigettava l'appello, condannando la S.I.T. al pagamento delle spese processuali. Il giudice di appello, dopo avere premesso l'individuazione del quadro normativo di riferimento via via modificato, nel quale si inserivano i contratti stipulati fra i comuni convenuti e la S.I.T. ed il passaggio da un sistema di concessione del servizio di trasporto pubblico locale con contributi fondato su un sistema di sovvenzioni per garantire l'equilibrio economico dei bilanci a quello di contratto di servizio, nel quale il sostegno economico era divenuto corrispettivo contrattuale, evidenziava la centralità, ai fini del giudizio, dell'art.30 della legge Regione Lazio n.30/1008, con il quale si era istituito il Fondo regionale Traporti, alimentato annualmente sulla base di quanto definito nella legge di bilancio della Regione. Tale fondo, per l'anno 1998, era stato determinato con la delibera di Giunta regionale n.7743/1998 in Lire 777 miliardi sulla base del criterio della spesa storica, precisando che tale criterio era poi stato ribadito con le leggi di bilancio del 1999, coinvolgente anche la decurtazione del contributo di esercizio del 25% prevista dall'art. 42 della L.R. Lazio n.15/1998. Quadro normativo nell'ambito del quale erano stati conclusi i tre contratti di servizio con le tre amministrazioni comunali in causa, poi prorogati fino all'anno 2008/2009. Detti contratti, secondo la Corte di appello, andavano interpretati in base alla normativa che li regolava e richiamata nelle premesse dei contratti stessi, sicché la determinazione dello stanziamento operato dal Fondo Regionale trasporti sulla base degli artt.30 e 37 della L.R. Lazio n.30/1998 e dunque del criterio della spesa storica per il triennio 1999/2001 richiamati nelle premesse dei contratti 3 di 24 Numero registro generale 12283/2022 Numero sezionale 3992/2023 Numero di raccolta generale 30218/2023 assumevano valore determinante per l'interpretazione degli stessi. Data pubblicazione 31/10/2023 Tanto impediva, secondo la Corte di appello, alla Giunta regionale di procedere ad una rivalutazione dei dati, anche se in relazione al mero tasso di inflazione. Non potendosi dunque prescindere dalla delibera di Giunta n.7743/1998, attuativa della previsione dell'art.37 della L.R. Lazio n.30, le domande della S.I.T. erano infondate, intendendo le stesse ottenere la condanna dei comuni e della regione Lazio al pagamento di differenze dovute rispetto alle somme corrisposte, in difformità delle ripartizioni effettuate dall'ente finanziatore nonostante i contratti stessi facessero riferimento specifico al finanziamento regionale. Per tali ragioni, il regime applicato con la norma transitoria dell'art.37 L.R. Lazio n.30/1998, relativo al triennio 1999/2001, aveva condotto alla stipula dei contratti di servizio agli stessi conformi relativi al triennio poi oggetto di successiva proroga. Aggiungeva, ancora, la Corte di appello che non poteva giovare alla S.I.T. la premessa all'accordo quadro stipulato tra Regione Lazio Confindustria e ANAV, non avendo valore confessorio in quanto non riferite a situazioni fattuali, attenendo piuttosto alla asserita illegittimità della decurtazione del 25% e del mancato recupero della inflazione. Evidenziava che era del pari infondata la censura della S.I.T. in ordine alla ritenuta mancata rendicontazione annuale delineata nei contratti ai fini della richiesta della corresponsione del conguaglio finale, costituente autonoma ratio decidendi del rigetto della domanda. Tale statuizione doveva ritenersi corretta, non potendosi ritenere l'intempestività della questione sollevata in primo grado, dovendosi la stessa ritenere un'eccezione impropria in quanto rivolta alla mera negazione dei presupposti per procedere alla liquidazione del conguaglio, non potendosi ritenere che la rendicontazione eseguita in corso di contratto fosse equiparabile a quella finale. Riteneva, inoltre, che la domanda di corresponsione 4 di 24 Numero registro generale 12283/2022 Numero sezionale 3992/2023 Numero di raccolta generale 30218/2023 della compensazione per gli anni successivi al 1999 era impedita Data pubblicazione 31/10/2023 dalla mancanza di accordo sul suo ammontare, mentre per l'anno 1999 doveva ritenersi corretta la ritenuta prescrizione essendo la stessa prevista in occasione del pagamento dei compensi alle scadenze previste e non in sede di conguaglio, non essendovi stata alcuna contestazione sul punto dei pagamenti delle rate bimestrali. Non poteva, infine, ritenersi l'erroneità della decisione impugnata in ordine al mancato riconoscimento dell'incremento del corrispettivo in ragione del tasso di inflazione programmata, avendo il tribunale fatto corretta applicazione dell'art.19 del d.lgs. n. 422/1997 e non dell'art. 20 c.2 invocato dalla S.I.T., solo da uno dei comuni convenuti. La S.I.T. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, al quale ha resistito la Regione Lazio. Le altre parti intimate non si costituivano. La ricorrente depositava memoria. Con ordinanza interlocutoria n.10473/2023 questa Corte disponeva il rinvio della causa alla pubblica udienza. I comuni intimati non si sono costituiti con controricorso mentre il comune di Sutri ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica fissata. Il Procuratore Generale ha chiesto con conclusioni scritte il rigetto del ricorso. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 21 settembre 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.37 della L.R. Lazio n.30/1998, dell'art.36 della L.R. Lazio n.7/1999 e della Delibera della Giunta regionale del Lazio n.7743/1998 in riferimento ai contratti stipulati fra la S.I.T. ed i comuni di Sutri, Monterosi e Bassano AN. La Corte di appello, per giustificare l'infondatezza delle domande, avrebbe richiamato 5 di 24 Numero registro generale 12283/2022 Numero sezionale 3992/2023 Numero di raccolta generale 30218/2023 un quadro normativo relativo al servizio pubblico di trasporto Data pubblicazione 31/10/2023 diverso da quello richiamato nei contratti di servizio oggetto di causa, all'interno dei quali non erano stati richiamati l'art.37 della L.R. Lazio n.30/1998 e la delibera di giunta n.7743/1998, risultando invece evocate altre disposizioni -art.4, c.4 lett.b) d.lgs. n. 422/1997, art.19 c.5, e art.24 c. 2 e 5 L.R. Lazio n.30 – che indicando la copertura del 35 % del costo operativo ed i contributi di esercizio nella misura del 65 %, indicavano il rapporto prescritto dal legislatore comunitario, nazionale e regionale esplicitamente richiamato nei contratti, non risultando alcun altro riferimento all'art.37 L.R.cit. (peraltro relativo soltanto al triennio 1998/2001, e alla legge di bilancio della regione Lazio n.7/1999).
2.Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.36 L.R. Lazio n.7/1999 in riferimento all'art.42 L.R. Lazio n.15/1998. La Corte di appello avrebbe comunque errato nell'interpretare le norma appena ricordata e nel ritenere che il richiamo al