Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/01/2023, n. 01542

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/01/2023, n. 01542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01542
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4987-2022 proposto da: V L, V F, rappresentat e e difese dall’avvocato R P giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti -

contro

C D P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PORTUENSE

104, presso lo studio del dott. F T, rappresento e difeso dall’avvocato G R, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - Ric. 2022 n. 4987 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -2- nonché M VLERIA, SIANO FILOMENA;
-intimate - avverso la sentenza n. 1789/2021 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 21/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le memorie delle parti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE V M e F S convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, V A, Villani Francesco e V L, nonché il Comune di Praiano, deducendo di essere proprietari di un fondo in Praiano alla località Gradillo, con accesso dalla via comunale della Praia, e che i convenuti avevano modificato la detta via comunale realizzando un terrazzino antistante la loro abitazione che occupava per intero il sedime stradale pubblico, il che aveva impedito agli attori, come ad altri utenti della strada, di potersene servire. Attesa l’inerzia dell’ente locale, in quanto elettori del Comune di Praiano, esercitavano l’azione popolare di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 267/2000, chiedendo al giudice di accertare la natura demaniale dell’area occupata, con la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino. Si costituiva V A che contestava la legittimazione ad agire degli attori, in quanto non era dato riscontrare l’inerzia del Ric. 2022 n. 4987 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -3- Comune, contestando comunque nel merito la fondatezza della domanda. Si costituiva altresì il Comune che del pari eccepiva l’inammissibilità della domanda, aggiungendo che aveva incaricato propri tecnici di accertare l’accaduto aderendo alla domanda attorea, nel caso di accertamento dello sconfinamento da parte dei convenuti. Si costituivano anche Villani Francesco e Lucrezia che contestavano la realizzazione del manufatto in quanto non erano titolari di alcun diritto reale. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito, con la sentenza n. 3786 del 4 agosto 2016, accoglieva la domanda degli attori, con la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino. Avverso tale sentenza proponevano appello V L e Villani Francesco, cui resistevano gli appellati. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1789 del 21 dicembre 2021, ha rigettato il gravame. Disattese alcune eccezioni di carattere processuale, i giudici di secondo grado rigettavano i tre motivi di appello con i quali si intendeva contestare la legittimazione degli attori a promuovere la domanda e la fondatezza della effettiva violazione sanzionata dal giudice di primo grado. In particolare, rilevavano che la legittimazione degli attori, in quanto cittadini del Comune di Praiano, a promuovere la domanda a titolo di azione popolare scaturiva dal fatto che l’ente locale era rimasto inerte, attivandosi solo in data successiva all’introduzione del giudizio. Ric. 2022 n. 4987 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -4- Né poteva attribuirsi rilievo alla cerimonia di inaugurazione da parte dell’amministrazione comunale del sentiero con la collocazione di nuovi alberi avvenuta nel 2002, atteso che tale iniziativa non sottendeva la volontà del Comune di accettare l‘abuso edilizio, con l’occupazione di suolo pubblico e la rinuncia di ogni azione a tutela della proprietà demaniale, posto che lo stesso Comune, pur contestando l’esercizio dell’azione popolare, aveva comunque richiesto la rimozione degli eventuali abusi. Quanto alla ricorrenza delle violazioni denunciate, la Corte d’Appello riteneva che la reazione al restringimento della sede stradale a seguito delle opere poste in essere dai convenuti giustificasse la proposizione della domanda oggetto di causa, la cui fondatezza emergeva dalle risultanze probatorie, come attestate dalla CTU espletata. Avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Salerno V L e V F ricorrono per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memorie. Resiste con controricorso il Comune di Praiano. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Con il motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’ordinanza del Comune di Praiano n. 54 del 22 giugno 2004, con la quale, a seguito di accertamenti da parte di personale comunale, era Ric. 2022 n. 4987 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -5- stato ordinato a V A di demolire a propria cura e spese il manufatto oggetto di causa. Su deduce che tale ordinanza prodotta all’udienza del 27/4/2017, in grado di appello, conforta l’assenza di inerzia da parte del Comune, il che avrebbe dovuto ridurre a negare la legittimazione all’esercizio dell’azione popolare da parte degli attori, che invece proprio l’inerzia presuppone. Tale provvedimento non è stato in alcun modo preso in esame dai giudici di appello, sebbene dello stesso le parti avessero dibattuto nel corso del giudizio di appello. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile, vertendosi in un’ipotesi di cd. doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a far data dal giorno 11 settembre 2012), rispetto alla quale i ricorrenti non hanno indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 26774 del 22/12/2016;
Cass., Sez. 2, sentenza n. 5528 del 10/03/2014). La Corte d’appello, nel rigettare e confermare integralmente la sentenza di prime cure, ha condiviso le valutazioni del giudice di primo grado, ritenendo in punto di legittimazione che dovesse Ric. 2022 n. 4987 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -6- essere confermata la possibilità per gli attori di esercitare l’azione popolare a tutela del bene demaniale. Si osserva, altresì, che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagliatti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014) Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza la (dedotta) erroneità della Ric. 2022 n. 4987 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -7- decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo ad una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di legittimità della Cassazione (cfr. Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 29404 del 07/12/2017;
Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 9097 del 07/04/2017;
Cass., Sez. 6- 5, ordinanza n. 7921 del 06/04/2011). In secondo luogo, gli stessi ricorrenti riferiscono che l’ordinanza comunale del 22 giugno 2004 (e quindi già emessa nel corso del giudizio di primo grado), sarebbe stata prodotta solo in appello all’udienza del 27/4/2017, il che denota come si tratti di produzione documentale avvenuta in violazione della previsione del novellato art. 345 c.p.c. che nella versione ratione temporis applicabile (trattasi di appello avverso sentenza di primo grado emessa in data successiva al 12 settembre 2012) consente la produzione di nuove prove, anche documentali, solo se la parte dimostri di non averle potuto proporle o produrle nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. In assenza dell’allegazione di tale ipotesi legittimante la produzione in appello, trattasi di documento evidentemente insuscettibile di acquisizione in secondo grado e quindi legittimamente escluso dalla valutazione della Corte distrettuale. Infine, la censura non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, la quale, a pag. 7, ha rilevato che la legittimazione alla proposizione dell’azione popolare scaturiva Ric. 2022 n. 4987 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -8- dal fatto che il Comune si era attivato per fare accertare lo stato dei luoghi solamente dopo l’introduzione del giudizio, ritenendo quindi che a giustificare la proposta azione fosse l’iniziale inerzia, senza che potesse invocarsi la successiva riattivazione da parte del Comune, facendo richiamo anche alle deposizioni dei testi Aiello e Iervolino, che sono gli autori del sopralluogo poi posto a fondamento dell’ordinanza richiamata da parte ricorrente. Trattasi di affermazione in punto di diritto che non risulta essere oggetto di contestazione ad opera dei ricorrenti, e che rende quindi privo di decisività il fatto di cui si denuncia l’omesso esame, posto che anche l’ordinanza de qua risulta essere stata emessa dal Comune di Praiano in data successiva all’introduzione del giudizio (29/10/2003), costituendo quindi evento inidoneo ad inficiare i presupposti legittimanti la proposizione dell’azione popolare. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla va statuito sulle spese per le parti intimate che non hanno svolto attività difensiva. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza Ric. 2022 n. 4987 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -9- dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi