Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/01/2023, n. 01542

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/01/2023, n. 01542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01542
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4987-2022 proposto da: V L, V F, rappresentat e e difese dall’avvocato R P giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti -

contro

C D P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PORTUENSE

104, presso lo studio del dott. F T, rappresento e difeso dall’avvocato G R, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - Ric. 2022 n. 4987 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -2- nonché M VLERIA, SIANO FILOMENA;
-intimate - avverso la sentenza n. 1789/2021 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 21/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le memorie delle parti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE V M e F S convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, V A, Villani Francesco e V L, nonché il Comune di Praiano, deducendo di essere proprietari di un fondo in Praiano alla località Gradillo, con accesso dalla via comunale della Praia, e che i convenuti avevano modificato la detta via comunale realizzando un terrazzino antistante la loro abitazione che occupava per intero il sedime stradale pubblico, il che aveva impedito agli attori, come ad altri utenti della strada, di potersene servire. Attesa l’inerzia dell’ente locale, in quanto elettori del Comune di Praiano, esercitavano l’azione popolare di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 267/2000, chiedendo al giudice di accertare la natura demaniale dell’area occupata, con la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino. Si costituiva V A che contestava la legittimazione ad agire degli attori, in quanto non era dato riscontrare l’inerzia del Ric. 2022 n. 4987 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -3- Comune, contestando comunque nel merito la fondatezza della domanda. Si costituiva altresì il Comune che del pari eccepiva l’inammissibilità della domanda, aggiungendo che aveva incaricato propri tecnici di accertare l’accaduto aderendo alla domanda attorea, nel caso di accertamento dello sconfinamento da parte dei convenuti. Si costituivano anche Villani Francesco e Lucrezia che contestavano la realizzazione del manufatto in quanto non erano titolari di alcun diritto reale. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito, con la sentenza n. 3786 del 4 agosto 2016, accoglieva la domanda degli attori, con la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino. Avverso tale sentenza proponevano appello V L e Villani Francesco, cui resistevano gli appellati. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1789 del 21 dicembre 2021, ha rigettato il gravame. Disattese alcune eccezioni di carattere processuale, i giudici di secondo grado rigettavano i tre motivi di appello con i quali si intendeva contestare la legittimazione degli attori a promuovere la domanda e la fondatezza della effettiva violazione sanzionata dal giudice di primo grado. In particolare, rilevavano che la legittimazione degli attori, in quanto cittadini del Comune di Praiano, a promuovere la domanda a titolo di azione popolare scaturiva dal fatto che l’ente locale era rimasto inerte, attivandosi solo in data successiva all’introduzione del giudizio. Ric. 2022 n. 4987 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -4- Né poteva attribuirsi rilievo alla cerimonia di inaugurazione da parte dell’amministrazione comunale del sentiero con la collocazione di nuovi alberi avvenuta nel 2002, atteso che tale iniziativa non sottendeva la volontà del Comune di accettare l‘abuso edilizio, con l’occupazione di suolo pubblico e la rinuncia
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