Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2019, n. 32687

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2019, n. 32687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32687
Data del deposito : 12 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10031/2015 R.G. proposto da F S, rappresentato e difeso daWAvv. L G per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Falvo D'Urso in Roma alla via delle Milizie n. 106;

- ricorrente -

contro

M A e T L S A, rappresentati e difesi dagli Avv.ti G B e M N R per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. C A in Roma alla via Giosuè Borsi n. 4;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, n. 1166, depositata 1'11 luglio 2014. Udita la relazione svolta dal Consigliere E C nell'udienza pubblica del 17 settembre 2019;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'Avv. L G per il ricorrente e l'Avv. E R, su delega, per i controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

I coniugi A M e L T convennero in giudizio davanti al Tribunale di Palermo l'imprenditore edile S F per invocarne la garanzia ex art. 1667 c.c. in relazione ai vizi riscontrati nei lavori eseguiti dalla di lui impresa su una villetta di loro proprietà in Monreale. Accertata la gravità dei vizi secondo il parametro dell'art. 1669 c.c., il Tribunale condannava il F al risarcimento del danno nella misura dei costi di ripristino, come stimati dal consulente tecnico d'ufficio. La Corte d'appello di Palermo respingeva sia il gravame principale del F sull'an debeatur, sia l'incidentale dei coniugi M-T sul quantum, e tra loro compensava le spese del grado. S F ricorre per cassazione, articolando sei motivi di censura. A M e L T resistono con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1655, 2222, 2226 c.c., per aver il giudice d'appello qualificato il contratto inter partes come contratto d'appalto e per aver conseguentemente disapplicato il regime prescrizionale del contratto d'opera.

1.1. Il primo motivo è infondato. Il C est. - 2 - Pur generando entrambi l'obbligazione di eseguire un'opera o rendere un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio, il contratto d'appalto e il contratto d'opera si differenziano tra loro per la qualità organizzativa dell'obbligato, poiché l'appaltatore è preposto ad un'impresa media o grande, mentre il prestatore d'opera è un piccolo imprenditore che adempie col prevalente lavoro personale, pur se coadiuvato da membri della sua famiglia o da qualche collaboratore (Cass. 17 settembre 1997, n. 9237;
Cass. 17 luglio 1999, n. 7606;
Cass. 29 maggio 2001, n. 7307;
Cass 4 febbraio 2004, n. 2115;
Cass. 21 maggio 2010, n. 12519). Il giudice d'appello ha esattamente richiamato questo principio di legittimità (pag. 4 di sentenza), logicamente applicandolo nel senso dell'appalto - con conseguente esclusione del regime prescrizionale dell'art. 2226 c.c. - per il testuale riferimento del contratto inter partes all'«appaltatore» e alle «maestranze» («l'appaltatore si assume ogni e qualsivoglia responsabilità relativa alle maestranze per la realizzazione di detti lavori») e per l'evidenza testimoniale che
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