Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 06/10/2020, n. 21480
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ORDINANZA sul ricorso 4153-2015 proposto da: - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati 2020 ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO e L M;- ricorrenti -contro C.P. CLUB CONFEZIONI DI VERGARI LUIGI E C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato A Q, rappresentata e difesa dagli avvocati S S e MIZIO VALENTINI;- controricorrente - nonchè contro EQUITALIA SUD S.P.A.;- intimata - avverso la sentenza n. 2074/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 31/07/2014, R.G.N.1716/2013. cc. 8 luglio 2020 — INPS c. CP Club confezioni di V L e c. sas - r.g. 4153/14 – Pres. Manna, rel. Buffa RILEVATO CHE: 1. Con sentenza del 31.7.14, la Corte d'Appello di Lecce dichiarava estinto per prescrizione quinquennale il credito dell'Inps . portato da cartella di pagamento emessa nei confronti dell'azienda in epigrafe, per importo di euro 28.245 dovuti a titolo di contributi aziende ex articolo 5, co. 4, legge n. 223/91 (cosiddetta tassa di ingresso per mobilità), per la mobilità di nove dipendenti nel maggio 2004. 2. In particolare, la corte territoriale, affermata -sulla base della lettera dell'art. 5 e del relativo richiamo all'art. 37 I. 88/89, nonché del regime sanzionatorio applicabile- la natura contributiva previdenziale delle somme in questione, e ritenuto applicabile il termine prescrizionale quinquennale ex art. 3 co. 9 lett. A) I. 335/95, ha ritenuto prescritto il credito dell'INPS (rilevando che il credito, avente -in difetto di richiesta di rateazione delle somme da parte del datore- natura unitaria, era sorto nel maggio 2004, mentre il pagamento era stato richiesto per la prima volta dall'INPS solo con lettera 28.9.09).