Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2023, n. 27875

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Sentenza
2 marzo 2023
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2 marzo 2023

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In tema di legittimo impedimento a comparire, sussiste a carico dell'imputato, per ragioni di lealtà processuale e in funzione dell'osservanza dei tempi del giusto processo, l'onere di tempestiva comunicazione della sua concomitante citazione per altro processo dinanzi a diversa autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa ad imputato che aveva formulato istanza di rinvio all'udienza nonostante fosse a conoscenza del concomitante impegno da diversi mesi, in cui la Corte ha precisato che l'onere del predetto tende a prevenire condotte dilatorie e ad evitare disagi a testimoni, parti civili, consulenti e periti, eventualmente anch'essi citati per l'udienza).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2023, n. 27875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27875
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

27875-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GEPPINO RAGO -Presidente Sent. n. sez. 651/2023 UP 02/03/2023- MARIA DANIELA BORSELLINO R.G.N. 22880/2022 GI COSCIONI GI AR -Relatore FRANCESCO FLORIT - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IA IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha chiesto il rigetto del ricorso Viste le conclusioni del difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n.137/2020 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 17 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Latina del 21 ottobre 2020 che aveva condannato GI CO LE alla pena di legge perché ritenuto colpevole del delitto di riciclaggio di una autovettura.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con tre distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod. proc.pen.: -violazione dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 420 ter cod. proc. pen. In relazione al primo profilo, si lamenta da parte della difesa dell'imputato l'indebito rigetto della richiesta di differimento avanzata in occasione della prima udienza, nonostante la contemporanea pendenza, in altra sede giudiziaria, di altro processo a carico dell'imputato. La decisione di rigettare l'istanza e di procedere al giudizio per la tardività della istanza, formulata solo all'udienza nonostante fosse risalente a diversi mesi la conoscenza da parte dell'imputato della contemporanea pendenza dei due procedimenti a suo carico, è contraria allo spirito ed alla lettera della legge (art.420 ter cod. proc. pen.) che prevede la necessità della tempestiva comunicazione solo in capo al difensore ma non all'imputato. - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 429 cod. proc. pen. Quanto al secondo profilo, si rimarca la genericità della imputazione che non descrive la condotta ascritta all'imputato. Quanto addebitato al LE è emerso solamente in udienza, a seguito dell'escussione di un ufficiale di polizia che aveva condotto le indagini. - violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art.648 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. per vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla prova del reato, giacché è risultato pacificamente che il c.d. reato presupposto (il furto della vettura poi riciclata) risulterebbe commesso in epoca successiva alla richiesta di immatricolazione della stessa in Italia. In altre parole, il reato presupposto è stato compiuto in epoca successiva al reato oggi contestato.

1.3 Con memoria inviata per mail la difesa dell'imputato ha nuovamente argomentato e ribadito le richieste del ricorso in cassazione, senza tuttavia introdurre nuovi motivi o nuove richieste. Il Procuratore Generale, intervenuto con

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