Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11919
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: F M nato il 20/09/1984 in TUNISIA avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti.
RITENUTO IN FATTO
1. F M impugna la sentenza in data 15/02/2021 della Corte di appello di Milano che -nei suoi confronti- ha confermato la sentenza in data 12/07/2018 del Tribunale di Como, che lo aveva condannato per spaccio di stupefacenti, rapina e tentativo di estorsione. Deduce:
1.1. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato.Con il primo motivo la difesa dubita della credibilità di S P e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, in ragione dei sentimenti e degli atteggiamenti contraddittori da lui manifestati nei confronti di F, in quanto contraddetto dalla versione offerta dagli imputati e perché la sua narrazione era priva di riscontri.
1.2. Violazione di legge, violazione di norma processuale, travisamento della prova e vizio di motivazione in punto di cessione di sostanze stupefacenti e di c.d. droga parlata. Il motivo è collegato a quello precedente, in quanto si sostiene che le dichiarazioni di S potrebbero dimostrare -al più- un fatto di spaccio di lieve entità.
1.3. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha condannato F M per i capi d'imputazione A) (spaccio stupefacenti) e C) (tentativo di estorsione), mentre per gli stessi reati assolve A Wael. A tal riguardo si osserva che, guardando ai tre capi di imputazione, emerge come le posizioni di F e A non potessero
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti.
RITENUTO IN FATTO
1. F M impugna la sentenza in data 15/02/2021 della Corte di appello di Milano che -nei suoi confronti- ha confermato la sentenza in data 12/07/2018 del Tribunale di Como, che lo aveva condannato per spaccio di stupefacenti, rapina e tentativo di estorsione. Deduce:
1.1. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato.Con il primo motivo la difesa dubita della credibilità di S P e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, in ragione dei sentimenti e degli atteggiamenti contraddittori da lui manifestati nei confronti di F, in quanto contraddetto dalla versione offerta dagli imputati e perché la sua narrazione era priva di riscontri.
1.2. Violazione di legge, violazione di norma processuale, travisamento della prova e vizio di motivazione in punto di cessione di sostanze stupefacenti e di c.d. droga parlata. Il motivo è collegato a quello precedente, in quanto si sostiene che le dichiarazioni di S potrebbero dimostrare -al più- un fatto di spaccio di lieve entità.
1.3. Vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha condannato F M per i capi d'imputazione A) (spaccio stupefacenti) e C) (tentativo di estorsione), mentre per gli stessi reati assolve A Wael. A tal riguardo si osserva che, guardando ai tre capi di imputazione, emerge come le posizioni di F e A non potessero
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