Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2021, n. 32425

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2021, n. 32425
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32425
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA i sul ricorso 6661-2015 proposto da: MACHIAVELLI MEDICAL HOUSE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell'avvocato C D P, che la rappresenta e difende;
2021

- ricorrente -

contro

FONDAZIONE E.N.P.A.M. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TOMMASO GULLI

11, presso lo studio dell'avvocato • A D, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: FONDAZIONE E.N.P.A.M. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TOMMASO GULLI

11, presso lo studio dell'avvocato A D, che la rappresenta e difende;
- ricorrente successivo -

contro

MACHIAVELLI MEDICAL HOUSE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell'avvocato C D P, che la rappresenta e difende;
- controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 6478/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/09/2014 R.G.N. 4663/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha • depositato conclusioni scritte. R,g 6661 / 2015 Fondazione Enpam e/ s.r.1 Machiavelli Medical House Udien.za dell 5 ginno 2021

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 6478 del 2014, la Corte D' Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocato il decreto ingiuntivo, per contributi e sanzioni, oggetto di opposizione, dichiarava non dovuto il contributo previdenziale richiesto dalla Fondazione Enpam alle società di capitali operanti in regime di accreditamento, ex art. 1, comma 39 L. 243/2004 nella misura del 2% del fatturato annuo societario, abbattuto delle percentuali previste dai d.P.R. nn. 119 e 120 del 1988, dovendosi invece commisurare detta percentuale ai compensi liquidati a favore dei professionisti medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione libero professionale con le società di capitali titolari delle strutture e dei rapporti di accreditamento con il SSN.

2. Ad avviso della Corte territoriale, in estrema sintesi, la individuazione della base imponibile non poteva che essere limitata ai compensi effettivamente liquidati ai professionisti medici, tale essendo l'unica interpretazione idonea a fugare ogni dubbio di costituzionalità della normativa, in quanto la lettura della norma proposta dall'ente previdenziale avrebbe comportato una ricaduta dell'imposizione contributiva anche su prestazioni rese da personale di diversa estrazione professionale rispetto a quello medico, nonché su margini di guadagno non strettamente collegati alle prestazioni sanitarie.
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