Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/04/2019, n. 9679
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Nell'ipotesi in cui una situazione giuridica risulti disciplinata nel senso che la fattispecie che la regola preveda la sua efficacia solo al verificarsi di una determinata condizione, spetta a colui che agisce per farla valere dimostrarne l'avveramento, ossia il fatto assunto come evento condizionante dell'efficacia, il quale si connota come vero e proprio fatto costitutivo della situazione giuridica dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del TSAP di rigetto del ricorso proposto da una società destinataria di un ordine di demolizione di opere non compatibili con il buon regime delle acque, fondato sull'esistenza di un'autorizzazione idraulica ancora in vigore, non avendo la ricorrente dimostrato, a fronte di specifica eccezione dell'Amministrazione, l'avveramento della condizione iniziale di efficacia, costituita dalla previa verifica dell'ingegnere capo della rispondenza dei lavori preparatori al progetto).
Sul provvedimento
Testo completo
N° 9 6 79-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto AURELIO CAPPABIANCA - Primo Presidente f.f. TSAP - Presidente Sezione - CONTENZIOSO ANTONIO MANNA Ud. 09/10/2018 - - Consigliere - LUCIA TRIA - PU - Consigliere - R.G.N. 1353/2017 GIACINTO BISOGNI Rep. 79. - Rel. Consigliere - R F - Consigliere - ADRIANA DORONZO ALBERTO GIUSTI Consigliere - · Consigliere - ALDO CARRATO GUIDO MERCOLINO . Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1353-2017 proposto da: CITERNESI SECONDO CALCESTRUZZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CARLINI, rappresentata e difesa dagli avvocati E M e T C;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI AREZZO;
- intimata 728 8 1 avverso la sentenza n. 248/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 9/08/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere R F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. All'esito di un sopralluogo effettuato il 1° luglio 2014 dal personale del Servizio di difesa del Suolo della Provincia di Arezzo, congiuntamente a quello del Corpo Forestale dello Stato e dell'ARPAT di Arezzo, la Provincia di Arezzo, con provvedimento dirigenziale prot. 122223/40.06.14.05 dell'8 luglio 2014, ordinava alla Società Citernesi Secondo Calcestruzzi s.r.l. di provvedere all'esecuzione di alcuni lavori in relazione a strutture asseritamente incidenti sul regime delle acque del fiume Tevere e precisamente di: a) demolire, provvedendo altresì al ripristino dello stato dei luoghi, alcune opere e manufatti, difformi e non compatibili con il buon regime delle acque e per la salvaguardia delle opere idrauliche;
b) rimuovere, provvedendo altresì al ripristino dello stato dei luoghi una serie di depositi di materiali, difformi e non compatibili con il buon regime delle acque e per la salvaguardia delle opere idrauliche;
c) trasportare a discarica autorizzata tutti i materiali provenienti dalle disposte demolizioni e rimozioni, una volta eseguite;
d) presentare uno specifico progetto di riassetto idraulico dell'area golenale oggetto del provvedimento (area contenuta tra gli argini trasversali identificati con le particelle nn. 28 e 140 del foglio n. 75 del Comune di Sansepolcro ed il tratto di argine longitudinale destro compreso tra i due citati trasversali), con previsione sia delle modalità di utilizzo delle aree demaniali, sia del corretto ripristino degli argini trasversali e di parte di quello longitudinale in base alle loro caratteristiche originarie. Ric. 2017 n. 01353 sez. SU - ud. 09-10-2018 -2- Nel provvedimento si aggiungeva che solo a seguito della progetto da parte dell'Autorità Idraulica approvazione di tale competente, si sarebbe proceduto alla stipulazione di apposita convenzione per l'utilizzo delle aree appartenenti al demanio idraulico.
2. Avverso il provvedimento la società ricorreva al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (di seguito TSAP) sulla base di tre motivi ed al ricorso resisteva la Provincia di Arezzo.
3. All'esito dell'istruttoria, il TSAP, con sentenza n. 248 del 3 febbraio 2016, rigettava il ricorso.
4. Contro la sentenza la Citernesi Secondo Calcestruzzi s.r.l. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 201 del r.d. n. 1775 del 1933, affidandosi a due motivi.
5. Non v'è stata resistenza della Provincia di Arezzo.
6. La ricorrente, nell'imminenza dell'odierna udienza ha depositato istanza di rinvio rappresentando l'eventualità di una definizione della controversia, ma il Primo Presidente non ha ritenuto di accoglierla. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 del codice civile e dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 del codice di procedura civile". Sulla premessa che il provvedimento impugnato dinanzi al TSAP fosse stato emesso sul presupposto che in relazione all'immobile del quale di disponeva la demolizione non fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione idraulica e sull'assunto che nel ricorso impugnatorio la ricorrente avesse sostenuto che, invece, un'autorizzazione vi era ed era quella con validità di 19 anni rilasciata a far data dal 4 dicembre 2000 sino al 4 dicembre 2019 e che per tale ragione il detto provvedimento fosse illegittimo, si prospetta che: a) resistendo al ricorso al TSAP, la Provincia di Arezzo non aveva potuto negare l'esistenza di quella autorizzazione idraulica, ma aveva Ric. 2017 n. 01353 sez. SU - ud. 09-10-2018 -3- argomentato che essa non avesse avuto mai efficacia, in quanto il suo esercizio sarebbe potuto iniziare solo successivamente alla verifica, da parte dell'ingegnere capo, della rispondenza delle opere realizzate al progetto ed alle varianti approvate, nonché alle disposizioni impartite in fase esecutiva, mentre la ricorrente non aveva eseguito detti interventi;
b) il TSAP, pur reputando che l'autorizzazione fosse valida, l'aveva ritenuta inefficace per il mancato verificarsi della condizione di quella verifica ed avrebbe addebitato alla ricorrente di non avere provato a fronte delle puntuali eccezioni svolte dalla Provincia di Arezzo>>, l'intervenuta verifica;
c) in tal modo il TSAP sarebbe incorso nella violazione dell'art. 2697 cod. civ., giacché l'onere di provare l'inefficacia dell'autorizzazione idraulica rilasciata nel dicembre del 2000 non gravava sulla ricorrente, bensì sulla Provincia, essendo quella della inefficacia della autorizzazione idraulica di cui trattasi una vera e propria eccezione sollevata dalla Pronuncia di Arezzo>>, come espressamente indicato dallo stesso TSAP;
d) l'art. 2697 cod. civ. imporrebbe, infatti, che chi vuol far valere la inefficacia di un fatto posto a fondamento dell'altrui diritto deve provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda>> e tanto nella specie risultava confermato, tenuto conto che la verifica della rispondenza delle opere idrauliche da parte dell'Ingegnere capo era un'attività di competenza della medesima Provincia, quindi, ben nota a tale Amministrazione e da questa dovuta>>;
e) essendo stata emessa l'ordinanza impugnata a distanza di 13 anni dal rilascio dell'autorizzazione idraulica, sarebbe stato, d'altro canto, impensabile che la Provincia di Arezzo [avesse] lasciato in loco un capannone prefabbricato senza aver effettuato la suddetta verifica e senza aver riscontrato che non vi era alcuna situazione di rischio idraulico>>. Ric. 2017 n. 01353 sez. SU - ud. 09-10-2018 -4- Sulla base di tali deduzioni si sostiene che la sentenza del TSAP avrebbe violato la norma dell'art. 2697 cod. civ. ed anche l'art. 21- octies della I. n. 241 del 1990, là dove stabilisce che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza è annullabile>>.
1.1. Il motivo è privo di fondamento. Queste le ragioni.
1.2. Mette conto di rilevare che la motivazione della sentenza impugnata cui si correla il tenore del motivo (e che è stata enunciata dal TSAP dopo un rilievo in ordine al problema della regolarità edilizia del capannone), figura nel paragrafo 6.1.2. Essa, non riprodotta integralmente nel ricorso, ha avuto il seguente tenore:
6.1.2. Quanto poi all'autorizzazione idraulica, di cui il capannone