Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/10/2019, n. 28212

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/10/2019, n. 28212
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28212
Data del deposito : 31 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19670-2018 proposto da: GES.A.P. - SOCIETA' DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PALERMO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

STOPPANI

1, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE LIEGI

28, presso lo studio dell'avvocato L P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C;
ESSO ITALIANA S.R.L., EXXONMOBIL AVIATION INTERNATIONAL LIMITED, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA DELLE MARCHE

1-3, presso lo studio dell'avvocato A D P, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO ANDREA CHIAVES e FRANCESCA ROLLA;

- controricorrenti -

nonchè

contro

E.N.A.C. ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE, S.E.A. SOCIETA' SERVIZI AEROPORTUALI S.P.A., AEROPORTI DI ROMA S.P.A., SO.GE.A.AL. S.P.A., S.A.C.B.O. SOCIETA' PER L'AEROPORTO CIVILE DI BERGAMO S.P.A., SAT - SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO GALILE0 GALILEI S.P.A., AEROPORTO DI GENOVA S.P.A., GE.S.A.C. - SOCIETA' DI GESTIONE SERVIZI AEROPORTO CAMPANO S.P.A., GE.A.SAR. S.P.A., SAC - SOCIETA' AEROPORTO DI CATANIA S.P.A., AGENZIA DEL DEMANIO;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 61871/2013 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2019 dal Presidente ROSA MARIA DI VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CARMELO SGROI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Ric. 2018 n. 19670 sez. SU - ud. 24-09-2019 -2- i Unite, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario;
con le conseguenze di legge. La Corte, Rilevato che: Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. ha proposto avanti al Tribunale di Roma azione ex art.2033 cod. civ. nei confronti di Esso Italiana s.p.a. ed ExxonMobil Aviation International Limited, facendo valere l'illegittimità dei pagamenti, eseguiti nel periodo gennaio 1999- gennaio 2009, dei corrispettivi aggiuntivi a titolo di airport fees, distinti dal prezzo del carburante, effettuati quale vettore aereo in favore delle convenute, da queste riversate ai gestori aeroportuali, per trattarsi di pagamenti di "semplici royalties applicate dalla società aeroportuale per la concessione di un'opportunità di profitto sul sedime aeroportuale". Alitalia ha chiesto pertanto le declaratorie di nullità della clausola di pagamento delle airport fees ed in ogni caso, il difetto di causa o di causa lecita delle relative attribuzione patrimoniali, per contrarietà alla normativa comunitaria e nazionale. Esso Italia ed ExxonMobil si sono costituite, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ed hanno chiamato in garanzia l'ENAC, l'Agenzia del demanio e diverse società di gestione aeroportuale, tra le quali GES.A.P. Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo s.p.a., chiedendo, in subordine al rigetto delle domande attrici, la condanna delle società di gestione a manlevare e tenere indenni le convenute dal pagamento di qualsiasi somma con riferimento al periodo successivo all'avvio della gestione totale degli scali, mentre per il periodo precedente la domanda di manleva è stata rivolta nei confronti di ENAC e dell' Agenzia del Demanio. La sola GES.A.P. nel costituirsi ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che le domande svolte nei propri confronti hanno ad oggetto il canone di concessione stabilito
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