Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2013, n. 955

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 cod. civ. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2013, n. 955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 955
Data del deposito : 16 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. VINCENTI NZ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28791-2006 proposto da:
NS IA NA IN IANI C.F. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 5, presso lo studio dell'avvocato TANCREDI TIZIANA, rappresentata e difesa dagli avvocati AMOROSO MARIO, VIGANÒ VITTORIO;

- ricorrente -

contro
SI BI ZO C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PEDRANA LUCA ENRICO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 296/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. ZO VINCENTI;

udito l'Avvocato Vianello Luca difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. - MA IN AG, proprietaria di un appartamento al secondo piano dell'edificio condominiale "Belvedere" in località Primole di Chiesa Valmalenco, conveniva in giudizio VE IO NZ, proprietario dell'appartamento al primo piano dello stesso stabile, per sentirlo condannare alla rimozione del pergolato dal medesimo realizzato a copertura del terrazzo del proprio appartamento.
Nel contraddittorio delle parti ed istruita la causa con espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, l'adito Tribunale di Sondrio, con sentenza del maggio 2002, accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto "a rimuovere il pergolato collocato a parziale copertura del terrazzo di sua proprietà".
2. - Il gravame interposto dal VE veniva accolto dalla Corte di appello di Milano con sentenza resa pubblica il 14 febbraio 2006, che rigettava le domande della AG, compensando le spese di lite del primo grado e gravando la stessa attrice-appellata di quelle del secondo grado.
La Corte territoriale, precisato che l'appello era circoscritto "alla violazione o meno del diritto di veduta" (con esclusione della questione relativa alla esigenze di sicurezza dell'appartamento dell'attrice), reputava di dover distinguere tra "il diritto di veduta verso la vallata, i monti e il bosco ... e la veduta verso la proprietà del convenuto", là dove nel primo caso la tutela codicistica si doveva spiegare pienamente, mentre nel secondo caso doveva essere contemperata con i diritti di proprietà e di riservatezza del convenuto. Il giudice di appello rilevava, quindi, che la limitazione alla veduta verso la vallata, i monti ed il bosco era "limitatissima", sicché concludeva nel senso che il pergolato non costituiva "una significativa limitazione del diritto di veduta dell'appellata, nella parte in cui tale diritto ha piena estrinsecazione".
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre AG MA IN sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso IO NZ VE.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo mezzo è dedotta "violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 277 c.p.c. e dell'art. 346 c.p.c., in relazione all'art.360 c.p.c., n. 5, per omessa e insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo della controversia".
La ricorrente sostiene che, sin dal giudizio di primo grado e poi in appello, aveva lamentato "la violazione del proprio diritto di veduta e di sicurezza col manufatto realizzato dal sig. VE nel suo terrazzo", trattandosi di una sola domanda, non potendo ascriversi rilevanza al fatto che il giudice di primo grado "abbia ritenuto di disporre la demolizione del manufatto col solo richiamo al diritto di veduta, evidentemente ritenendo inutile soffermarsi anche sulla sicurezza, in quanto assorbita nella decisione resa";
anche in appello la domanda era "sostenuta col richiamo dello stesso diritto di veduta e sicurezza".
La Corte milanese avrebbe, dunque, violato l'art. 112 cod. proc. civ. nell'escludere l'esame della domanda in riferimento alle "esigenze di sicurezza" in assenza di appello incidentale, posto che, nel rispetto dell'art. 346 cod. proc. civ., essa ricorrente aveva "riproposto, in sede di appello, tutte le

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi