Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2018, n. 19525
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P G, nato a Rieti il 15/03/1968 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la ordinanza del 14/07/2017 del Tribunale di Rieti visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. L C, in qualità di sostituto dell'avv. P C, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Rieti ha rigettato la richiesta di riesame ed ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen., emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti in data 25 maggio 2017 nei confronti di G P sino alla concorrenza del valore di euro 451.123,45, quale profitto dei delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche al medesimo contestati ai capi A4) ed A5) della imputazione cautelare. 2. Secondo l'ipotesi accusatoria, il F, in qualità di dirigente e responsabile dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale dell'A.S.L. di Rieti, in concorso con A e C M, soci e procuratori dell'ACMM S.r.l., e G P, socio della Provaroni costruzioni, al fine di far conseguire all'ATI ACMM/Provaroni l'appalto per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria del centro prelievi del laboratorio di analisi dell'Ospedale San Camillo De' Lellis di Rieti, con artifici e raggiri consistiti nell'attestare falsamente l'esecuzione di tali lavori, in luogo della effettiva realizzazione ex novo di altro reparto, attestando falsamente, altresì, la somma urgenza, al fine di eludere il ricorso alle procedure dell'evidenza pubblica e di assicurarsi i fondi regionali stanziati per opere di manutenzione straordinaria, aveva indotto in errore la Regione Lazio in ordine alla reale tipologia degli interventi ed alla ricorrenza del requisito dell'urgenza, procurando agli imprenditori l'ingiusto profitto di euro 234.219,05 (sul totale stanziato di euro 218.148,15, IVA ed oneri compresi), in Rieti in data 31 marzo ed 11 giugno 2014 (capo A4). Analoga condotta veniva contestata al capo A5) ai medesimi indagati, in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento dei Laboratori di chimica ed ematologia dell'Ospedale San Camillo De' Lellis di Rieti, che aveva consentito di lucrare l'ingiusto profitto di euro 216.904,40, in Rieti il 13 luglio ed il 6 agosto 2015. 3. L'avv. Pietro Cappannini nell'interesse di G P ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente: - la violazione e la falsa applicazione degli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. e la illogicità, la contraddittorietà e la mancanza della motivazione sul punto;- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 125, comma 3, e 649 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., e la illogicità, la contraddittorietà e la mancanza della motivazione sul punto;- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., nonché dell'art. 268, commi 3, 4 e 5, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen. e la illogicità, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sul punto;- la violazione e falsa applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416, 322 ter e 640-bis cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen. e la illogicità, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 325 cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 2. Devono, in via preliminare, essere dichiarate inammissibile le censure svolte dal ricorrente in ordine alla asserita contraddittorietà ed illogicità della motivazione della ordinanza impugnata. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è, infatti, ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692;Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto il Giudice per le indagini preliminari si era "appiattito" sulla richiesta del pubblico ministero e non era stato rispettato il canone della autonoma valutazione nella delibazione del fumus commissi delicti.
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