Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22597

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22597
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22597
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da 1.MELI PIETRO n. in Germania il 3/3/1983 2.SIGONA IGNAZIO n. ad Agrigento 1'11/11/1973 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 11/1/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. A M D S;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Assunta C, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
lette le conclusioni rassegnate dai difensori degli imputati

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Agrigento che, in data 2/12/2020, aveva dichiarato cpli imputati colpevoli del qs delitto di truffa loro ascritto al capo B) della rubrica, condannandoli alla pena di anni uno di reclusione ed euro 150,00 di multa.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: l'Avv. A M nell'interesse di M P 2.1 La violazione di legge e la mancanza di motivazione con riguardo all'omessa rilevazione dell'estinzione del reato per prescrizione. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata non ha fornito risposta all'eccezione difensiva, formulata in sede di conclusioni, in ordine all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione;

2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità del ricorrente in difetto di prova circa la riconducibilità all'imputato del contratto e della scheda telefonica Wind rinvenuta nella disponibilità del S e, peraltro, non utilizzata per contattare la ditta S nella fase della richiesta di fornitura delle lampade Beghelli, nonché di elementi idonei a dimostrare la consapevolezza del ricorrente dell'altrui proposito delittuoso. Il difensore lamenta che la Corte di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in assenza di prova certa circa l'effettiva titolarità e riconducibilità al medesimo della scheda sim e dell'utenza telefonica rinvenuta il 2 luglio 2013 nella disponibilità del S, peraltro utilizzata esclusivamente in detta data, successiva a quella in cui si sarebbe consumata la truffa. Aggiunge che la sentenza impugnata ha omesso di indicare gli elementi che dimostrano il contributo partecipativo del M all'altrui azione criminosa, non essendo all'uopo conferente il richiamo alla mancanza di giustificazione da parte dell'imputato circa l'utilizzo della scheda da parte di terzi;

2.3 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli artifizi e raggiri in quanto la Corte di merito, pur avendo rettificato l'erroneo assunto del primo giudice relativo all'asserita consegna di due assegni, con rassicurazioni sulla solvibilità dei contraenti, non ha chiarito la natura e i caratteri della condotta decettiva;

2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito operato lo stesso trattamento sanzionatorio nei confronti dei due imputati nonostante la diversità delle condotte singolarmente ascritte e la natura del contributo che si assume fornito dal ricorrente all'azione delittuosa. L'Avv. N G nell'interesse di S I 3. La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'omessa rilevazione della prescrizione, eccepita con l'atto di gravame e ribadita in sede di conclusioni;

3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla scorta di una condotta asseritamente tenuta in epoca successiva alla consumazione del delitto di truffa nonché l'omessa valutazione degli elementi addotti a discarico. Il difensore sostiene che i giudici di merito hanno accordato valenza dirimente ai fini del giudizio di responsabilità del prevenuto all'incontro concordato dallo S con un suo interlocutore telefonico nei pressi di un bar di Catania senza considerare che l'appuntamento si colloca a circa due mesi di distanza dalla consumazione della truffa e non si rinvengono in atti elementi che attestino che l'imputato abbia rivolto verbalmente o tramite email una richiesta di fornitura alla p.o. in quanto alcuno ha individuato nel S il sedicente R, A, che ha ordito e realizzato la truffa. Quanto al telefono rinvenuto in possesso del ricorrente, il difensore segnala che non è stata eseguita alcuna verifica per appurare se l'apparecchio contenesse la scheda Sim 320...203 ovvero se dal medesimo erano state effettuate telefonate dirette allo S né la Corte ha spiegato le ragioni per cui le circostanze segnalate fossero inidonee ad escludere la responsabilità del prevenuto;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi