Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/04/2004, n. 7280

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/04/2004, n. 7280
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7280
Data del deposito : 16 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
IN TT, rappresentata e difesa da se stessa, unitamente agli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO e EUGENIO MERLINO presso il cui studio elegge domicilio in ROMA, VIA A. GENOVESI 3, giuste deleghe in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 10479/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/12/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/04 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;

uditi gli avvocati Silvano PICCININNO, per delega dell'avvocato Mattia PERSIANI, Eugenio MERLINO e Renato SCOGNAMIGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e rigetto del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.6.1997 al Pretore di Milano, l'avv. Fiammetta Orsini esponeva di aver maturato sin dal 1995 il diritto alla pensione di vecchiaia, e lamentava che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense gli aveva corrisposto detta pensione in misura erronea per aver tenuto conto degli scaglioni di redditi e dei coefficienti vigenti per l'anno 1994, anziché di quelli vigenti nel 1995.
La ricorrente chiedeva inoltre che la pensione fosse liquidata sulla base dei redditi professionali rivalutati nella misura del 100% anziché del 75% e che la pensione fosse rivalutata con decorrenza 1.1.1996 e non 1.1.1997 come fatto dalla Cassa.
La Cassa di previdenza si costituiva in giudizio invocando il rigetto della domanda, ma il Pretore adito, accoglieva integralmente la domanda pronunziando condanna generica della Cassa: a) ad applicare gli scaglioni di reddito ed i coefficienti di rivalutazione relativi all'anno del pensionamento e non all'anno precedente, b) a rivalutare dei redditi, anche quelli anteriori al 1991, considerati per il calcolo della pensione nella misura del 100%, e c) alla rivalutazione della pensione dal 1.1.1996, con le differenze sui ratei già corrisposti.
A seguito di appello proposto dalla Cassa, il Tribunale di Milano confermava per intero la decisione pretorile, con sentenza del 28.12.1999, dando tuttavia atto che, nelle more del giudizio la Cassa aveva deliberato di procedere in conformità all'indirizzo espresso da queste SS.UU. con sentenza n. 297 del 1999, nel senso cioè di applicare il coefficiente di rivalutazione del 100% anche ai redditi prodotti fino al 1990 (su tale questione, dunque, è cessata la materia del contendere).
Per la cassazione della sentenza di appello, la Cassa ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Resiste l'avv. Orsini con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.. Su richiesta della Cassa ricorrente, la Sezione Lavoro di questa Corte - ritenuto trattarsi di questioni di massima importanza riproposte nonostante la pronunzia di queste Sezioni Unite n. 8684 del 1996 - ha rimesso, con ordinanza interlocutoria, gli atti al Primo Presidente il quale ha nuovamente investito queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni sollevate dal ricorso.
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 15 e 16, terzo e quarto comma della legge 20.9.1980, n. 576, dell'art. 4 della legge 11.2.1992, n. 141, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia - la Cassa ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, ai fini del calcolo della pensione spettante agli ex avvocati, debba tenersi conto degli scaglioni di reddito e dei coefficienti di rivalutazione relativi all'anno di maturazione dei requisiti pensionistici e non, invece, dei coefficienti e scaglioni relativi all'anno precedente la maturazione di quei requisiti.
Il motivo è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Secondo il Tribunale di Milano il reddito prodotto dal ricorrente nell'anno stesso del pensionamento rientrerebbe tra i quindici anni di reddito tra i quali selezionare i più favorevoli dieci anni ex art. 2 della legge n. 576/80, in quanto il sistema della Cassa forense sarebbe basato sul criterio di computo del tempo "ad anno solare" il quale - a differenza del computo ad anno civile - non coincide necessariamente con il periodo gennaio/dicembre, ma considera un arco di 365 gg. precedente al pensionamento. Il Giudice del gravame ha ritenuto che il principio di infrazionabilità degli anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa dettato dall'art. 4 della legge n. 141 del 1992, impone di computare per intero l'anno del pensionamento, anche ai fini della determinazione della base pensionabile.
Orbene, va premesso che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 576/1980, modificato dalla legge 2.5.1983, n. 175 e ancora dalla
legge 11.2.1992, n. 141, la pensione di vecchia - spettante agli avvocati con almeno 65 anni di età, e 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa forense - è pari, per ciascun anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'Irpef, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. La norma precisa che i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15...". Quest'ultimo articolo dispone che le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Su questa base, il Consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi a ciascun anno e la comunica al Ministro di grazia e giustizia per l'approvazione (che si intende data se non rifiutata entro i due mesi successivi alla comunicazione). Ai fini della rivalutazione si considera il 75% (elevato al 100% per effetto del D.M. del 25.9.1990) "degli aumenti fra i coefficienti relativi (all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione" (art. 15 c. 3). L'art. 4 della legge n. 141/1992 precisa che "ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione...o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta...". Correttamente ha osservato la Cassa ricorrente che per anno "solare" cui fa riferimento il legislatore deve intendersi non un periodo di 365 gg., ma il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre e che è quello preso in considerazione anche ai fini della dichiarazione dei redditi. La coincidenza - nel sistema di previdenza forense - dell'anno civile con quello solare trova ulteriore riscontro anche nella previsione di un contributo minimo soggettivo "annuale" da parte dell'art. 10, c. 3 della legge n. 576/1980. Del resto, come si è visto, l'art. 2 della legge n. 576/80, nell'imporre la rivalutazione di tutti i redditi presi in considerazione escluso l'ultimo, non può che riferirsi - quanto all'esclusione dalla rivalutazione - al reddito prodotto nell'anno precedente il pensionamento.
Con l'ulteriore conseguenza che, proprio perché il sistema delle pensioni erogate della Cassa è ragguagliato ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, il reddito dell'anno in corso al momento del pensionamento non entra nella base di calcolo perché sarà oggetto di dichiarazione solo nel corso dell'anno successivo. In conclusione - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Milano - la liquidazione della pensione in favore dell'avvocato Orsini (decorrente dal 1 giugno 1995) deve essere effettuata sulla base dei redditi da lui prodotti nel quindicennio terminante al 31 dicembre 1994, escluso, quindi, il reddito relativo all'anno 1995. Col secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 26, primo ed ultimo comma, e 27 ultimo comma della legge n. 576 del 1980 - lamenta la Cassa forense che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato il diritto dell'intimato alla rivalutazione della pensione già dal 1 gennaio 1996 anziché dal 1 gennaio 1997.
La censura pone, in sintesi, il seguente interrogativo: deve la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nel procedere alla rivalutazione delle pensioni di vecchiaia già liquidate in favore degli avvocati, effettuare tale rivalutazione assumendo come decorrenza iniziale il 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale avviene il pensionamento o tali pensioni debbono essere rivalutate al far data dal 1 gennaio del secondo anno successivo al maturare del diritto a pensione?
Proprio perché su tale questione viene chiesto a queste Sezioni Unite di riesaminare la propria posizione già assunta con riferimento a fattispecie identica (sent. 4.10.1996, n. 8684), appare necessario premettere una più ampia disamina della disciplina previdenziale di settore.

2. Cenni sul sistema della previdenza forense.
La Cassa di previdenza forense è stata istituita con legge 8 gennaio 1952, n. 6, successivamente più volte modificata. Il

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