Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2023, n. 19852
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M G, nato a Catania il 27/11/1996 avverso il decreto del 11/10/2022 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Catania confermava il provvedimento di primo grado del 16 dicembre 2021 con il quale il Tribunale di Catania aveva disposto nei confronti di G M l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale generica, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con diverse specifiche prescrizioni e con imposizione del versamento di una cauzione.
2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso il M, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge, per avere la Corte territoriale sottovalutato, ai fini della verifica della attualità della pericolosità sociale, che il proposto è gravato da precedenti penali risalenti nel tempo ed è sottoposto da tempo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Catania confermava il provvedimento di primo grado del 16 dicembre 2021 con il quale il Tribunale di Catania aveva disposto nei confronti di G M l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale generica, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con diverse specifiche prescrizioni e con imposizione del versamento di una cauzione.
2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso il M, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge, per avere la Corte territoriale sottovalutato, ai fini della verifica della attualità della pericolosità sociale, che il proposto è gravato da precedenti penali risalenti nel tempo ed è sottoposto da tempo
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