Cass. civ., sez. III, sentenza 31/05/2019, n. 14896
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la seguente SENTENZA sul ricorso 5262-2018 proposto da: R S G, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, L D, LUCIANO DUCCIO CASTELLI;- ricorrente -contro B N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell'avvocato E F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1260/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/12/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2019 dal Consigliere Dott. C G;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato F M per delega;udito l'Avvocato E F;5262/2018 FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2006 N B conveniva davanti al Tribunale di Brindisi G S R perché ne fosse dichiarata la responsabilità solidale in via extracontrattuale per l'inadempimento di un'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'attore da parte di Silver S.r.l. e fosse pertanto condannato a corrispondere all'attore C 152.091,29, oltre accessori, quale risarcimento per lesione del diritto di credito dell'attore verso Silver S.r.l., nonché a corrispondergli, sempre come risarcimento, spese sostenute nelle procedure esecutive e concorsuali nei confronti di Silver S.r.l. Il R si costituiva resistendo. Mutato il rito da ordinario in societario, con sentenza del 9 gennaio 2014 il Tribunale rigettava le domande attoree. Avendo il B proposto appello ed il R resistito,la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 4 dicembre 2017, accoglieva il gravame, dichiarando la responsabilità solidale in via extracontrattuale del R per l'inadempimento delle obbligazioni di Silver S.r.l. nei confronti del B e condannando il R a risarcire i danni per lesione del diritto di credito dell'appellante nei confronti di Silver S.r.l. nella misura di C 76.045,64 oltre accessori, e a rifondere a controparte la metà delle spese dei gradi, l'altra metà compensando. 2. Ha presentato ricorso il R, sulla base di tre motivi. Si difende il B con controricorso. Entrambi hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., falsa applicazione dell'articolo 2395 c.c. La Corte ha ritenuto applicabile l'articolo 2395 c.c. perché (si richiama la pagina 6 della motivazione) l'azione proposta dal B andava "correttamente inquadrata come azione di responsabilità extracontrattuale sulla base della norma generale del 2043 c.c. che in tema societario trova esplicito richiamo nell'art. 2476 comma 6 e nell'art. 2395". Secondo il ricorrente, invece, la domanda doveva qualificarsi come riconducibile all'articolo 2394 c.c. Il discrimen tra le due specie di azione risiede nel fatto che l'azione ex articolo 2395 c.c. esige che il terzo lamenti di essere stato danneggiato direttamente dalla condotta dell'amministratore della società, mentre nell'azione ex articolo 2394 c.c. il suo danno è soltanto un riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale per inosservanza degli obblighi(1 da parte dell'amministratore. Nel caso in esame, sempre ad avviso del ricorrente, il B ha lamentato che il R ha "svuotato la Silver" per impedirle di adempiere alle sue obbligazioni: condotta che "costituisce un caso tipico di danno riflesso". In ordine alla qualificazione dell'azione proposta dal B la corte territoriale fornirebbe una motivazione "incomprensibile e tautologica" affermando l'applicazione dell'articolo 2395 c.c. per avere il B lamentato lo svuotamento totale della società, e non "il mero depauperamento". Anche se vi fosse svuotamento totale, comunque, dovrebbe applicarsi l'articolo 2394 c.c. Silver S.r.l., inoltre, fu dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza 24 luglio 2007;tenendo conto del fallimento la corte territoriale avrebbe dovuto applicare gli articoli 2394 bis c.c. e 146 I.fall., per cui, in caso di fallimento, le azioni di responsabilità spettano al curatore fallimentare. Pertanto avrebbe dovuto dichiarare difetto di legittimazione attiva del B. Il motivo si conclude chiedendo la decisione nel merito che dichiari intervenuta carenza di legittimazione attiva del B, solo in subordine chiedendo cassazione con rinvio.
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