Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2023, n. 18536

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2023, n. 18536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18536
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C M, nato a Pietragalla il 29-08-1973, avverso l'ordinanza del 22-07-2022 del Tribunale di Foggia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa M D N, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 luglio 2022, il Tribunale del Riesame di Foggia confermava il decreto emesso il 23 giugno 2022 dal P.M. presso il Tribunale di Foggia, con il quale, nell'ambito di un articolato procedimento a carico di una pluralità di indagati, era stato disposto, all'esito di perquisizioni locali e personali, il sequestro probatorio degli apparecchi elettronici, di taluni documenti, del dispositivo mobile Samsung Galaxy S21 54 e dell'importo di 37.500 euro, risultando l'iniziativa del P.M. correlata ad acquisire elementi investigativi in ordine ai reati di cui agli art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi A e B), 640 commi 1 e 2 cod. pen. (capo C) e 416 cod. pen. (capo D) contestati agli indagati, tra cui M C, legale rappresentante della società Finance 2008 s.r.I., con sede in San Severo, asseritamente coinvolto in un'associazione a delinquere finalizzata a creare fittiziamente, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento ai lavori edili da compiere in almeno 246 cantieri, crediti di imposta fittizi in materia di bonus edilizi, crediti ceduti o a intermediari finanziari o a società di grandi dimensioni;
fatti commessi in San Severo, Lucera e Roma negli anni 2020 e 2021. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, C, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle eccezioni difensive con le quali era stata rimarcata l'assenza di riferimenti alla condotta penalmente rilevante che avrebbe posto in essere il ricorrente e agli elementi di fatto che avrebbero consentito di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato, non evincendosi alcun dato concreto dalla lettura delle imputazioni. A C sono state attribuite le qualifiche di co-gestore di fatto e di socio di fatto della Ad Trading s.r.l. in maniera generica e assertiva, senza alcun confronto con le deduzioni difensive. Con il secondo motivo, infine, la difesa deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale, pur avendo esplicitato di avere contezza che C risulta essere formalmente collaboratore della AD Trading s.r.l. con contratto di collaborazione continuativa e coordinata, ha contestualmente ritenuto indizianti a suo carico, in relazione al ruolo rivestito nella vicenda, il contenuto di una serie di conversazioni intercorse tra D M e Calvano, tra Tenace e D'Addario, oltre che tra Massimo C e altri soggetti, ovvero A C, Tripodi e un incaricato della Unicredit s.p.a., spiegandosi tali conversazioni con il fatto che il ricorrente era un collaboratore della Ad Trading e in tale veste si è occupato dei rapporti di lavoro con altri soggetti, tra cui la M.I.P. s.r.l. legalmente rappresentata da D M.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. 1. Premesso che i due motivi di ricorso possono essere affrontati unitariamente, in quanto tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la valutazione indiziaria compiuta nell'ordinanza impugnata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
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