Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2023, n. 00430

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2023, n. 00430
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00430
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABDEL AZIZ MOHAMAD ALI' (CUI 064QREK) nato il 14/12/1987 avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di PO udita la relazione svolta dal Consigliere P T;
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'i marzo 2022, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di A A M A, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento dell'11.2.2022, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt.110 cod. pen., 12, commi 3 lett. a), b) d) e 3-ter lett. b, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo A della provvisoria contestazione: perché in concorso con altri soggetti, in violazione delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, compiva atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di più di 70 extracomunitari, trasportandoli clandestinamente a bordo di una imbarcazione in legno ed esponendoli a pericolo di vita, date le precarie condizioni di sicurezza in cui avveniva la traversata e l'assenza di dispositivi di salvataggio, al fine di trarne profitto), 110 e 575 cod. pen. (capo B della provvisoria contestazione: per avere, in concorso con altri e in occasione della condotta descritta al precedente capo di imputazione, cagionato la morte di A A, che viaggiava assieme agli altri migranti nella stiva dell'imbarcazione).

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Carmelo Amoroso, formulando quattro motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 10 cod. pen., per difetto di giurisdizione. Ha, in proposito, evidenziato che, alla stregua della ricostruzione dei soccorritori, la morte del bengalese era avvenuta allorché il barcone dei migranti non si trovava in acque territoriali italiane (il barcone era stato, infatti, tratto in soccorso a 9 miglia marine e la morte del giovane, per asfissia, era già avvenuta da tempo durante il viaggio, cioè in acque non sottoposte alla giurisdizione italiana);
ha sostenuto, che nel caso di specie, trattandosi di equipaggio verosimilmente libico e/o egiziano doveva trovare applicazione il "principio della bandiera". Ha, inoltre, osservato che il difetto di giurisdizione "rileverebbe anche perché vi è assenza delle condizioni previste dall'art. 10 cod. pen.".

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 137 e 143 cod. proc. pen. con riguardo al verbale di esecuzione del decreto di fermo, del verbale dell'udienza di convalida e dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare. Ha, in particolare, sostenuto che detti atti sarebbero "invalidi, inesistenti o, comunque, illegittimi", in quanto: il verbale di esecuzione del decreto di fermo non sarebbe stato tradotto nella lingua dell'indagato;
il verbale dell'udienza di convalida, oltre a non essere stato tradotto, non sarebbe stato sottoscritto dall'indagato;
l'ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare sarebbe priva della traduzione nella lingua dell'interessato.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b.), e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 64 cod. proc. pen.. Il ricorrente - dopo avere premesso che il quadro indiziarlo a carico dell'A risultava fondato sulle dichiarazioni rese da cinque dei migranti, ai quali era stata riconosciuta la veste di indagati in procedimento connesso, essendo configurabile a loro carico il reato di cui all'art. 10-bis e/o 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 - ha sostenuto che le dichiarazioni rese da M T, I M S, M Q, A M T e S S non sarebbero utilizzabili, atteso che a costoro non sarebbe stata, di fatto, garantita l'assistenza di un difensore: l'avv. C A, con studio in Canicattì, nominata difensore di ufficio dei cinque migranti, era stata avvisata telematicamente, alle ore 20.33 del 20.1.2022, che i predetti sarebbero stati interrogati a Lampedusa il 21.1.2022;
benché il citato difensore avesse comunicato alle ore 20,40 di essere impossibilitata a recarsi a Lampedusa per le ore 18,00 del 21.1.2022, in detta data erano stati svolti gli interrogatori (alle ore 9,30 quello di I M S;
alle ore 15,00 quello di A M T;
alle ore 19,00 quello di M Q);
inoltre, il 24 gennaio 2021 si era proceduto all'esame di S S, e il 26 gennaio a quello di M T senza alcun avviso al difensore e in assenza di un provvedimento motivato in ordine alle ragioni di urgenza e indifferibilità dell'assunzione delle informazioni.
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