Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/02/2020, n. 05411

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/02/2020, n. 05411
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05411
Data del deposito : 27 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 11790-2014 proposto da: B G, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato L D V e FABRIZIO G;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA C.F. 2019 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, 3826 elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 590/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/09/2013, R.G.N. 590/2012.

RILEVATO

1 che, con sentenza del 19 settembre 2013, la Corte d'Appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Bergamo e rigettava la domanda proposta da G B, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 31.8.2010 con un'anzianità contributiva pari a 38 anni nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Liceo scientifico statale "Filippo Lussana" di Bergamo presso il quale aveva prestato la propria attività lavorativa quale docente, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla riammissione in servizio sino al raggiungimento della massima anzianità contributiva con condanna del Ministero al risarcimento del danno economico patito pari alle retribuzioni non percepite a decorrere dall'1.9.2010 e sino all'effettiva riammissione o, in subordine il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima condotta posta in essere dall'istituto scolastico Liceo scientifico statale "Filippo Lussana" presso il quale operava ed in ogni caso il risarcimento del danno esistenziale patito;
2 che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa avanzata in via principale per essere la richiesta di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età soggetta a decadenza, il cui determinarsi è preclusivo della riammissione in servizio ed infondata altresì la domanda subordinata, intesa come diretta ad un risarcimento del danno da perdita di chance, per essere il diritto soggettivo al trattenimento in servizio, ove anche tempestivamente richiesto, comunque condizionato in quanto soggetto all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, ed in quanto tale considerata carente con riguardo all'allegazione ed alla prova di quegli elementi oggettivi dai quali desumere il sicuro accoglimento della stessa, non essendo così configurabili gli elementi addotti, peraltro, solo in sede di gravame, quale il giudizio espresso dal Dirigente scolastico privo di competenza in materia ed irrilevante, ai predetti fini, la circostanza per cui l'unica ragione addotta a motivo del diniego della domanda era data dalla tardività della richiesta;
3 che per la cassazione di tale decisione ricorre il Bonati, affidando l'impugnazione a sette motivi, in relazione alla quale il Ministero si è limitato a rilasciare delega per la difesa nel corso dell'udienza di trattazione, mentre il Liceo scientifico "Filippo Lussana" di Bergamo è rimasto intimato;
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