Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2020, n. 28176

CASS
Sentenza
10 dicembre 2020
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
10 dicembre 2020

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In materia di procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, nel confermare la sentenza di primo grado, quanto al giudizio di colpevolezza dell'incolpato, può integrare la motivazione di prime cure, anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio purché essa sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza del CNF che si era limitata ad esplicitare la "scarna" motivazione "per relationem" di prime cure - la quale aveva fatto proprie le argomentazioni del Tribunale penale a sostegno della condanna - evidenziando il compendio istruttorio penale ritualmente acquisito al processo disciplinare, sostenuto da una duplice delibazione di merito conforme e non confutato da richieste istruttorie dell'incolpato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2020, n. 28176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28176
Data del deposito : 10 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

28176-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE PIETRO CURZIO - Primo Presidente - AVVOCATI CARLO DE CHIARA Presidente di Sezione - Ud. 06/10/2020 - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Presidente di Sezione - PU FRANCO DE STEFANO -Presidente di Sezione - R. G.N. 4361/2020- RG.N.

2. Ron 28.176 Rep. ENRICO SCODITTI - Consigliere - C-U FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - - Consigliere -GUIDO MERCOLINO - Rel. Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4361-2020 proposto da: domiciliato in ROMA, VIAStBR GIANLUCA, elettivamente NOMENTANA, 681/D, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MALFARA', rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PUGLIESE;

- ricorrente -

2 1 3 0 2 0 2

contro

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO, CONSIGLIO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 137/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 16/11/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/10/2020 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso in via principale per l'improcedibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato RI Giuseppina Guerriero per delega dell'avvocato Vincenzo Pugliese.

FATTI DI CAUSA

In data 1° dicembre 2015, l'avv. NL Bruno venne iscritto nel registro delle notizie di illecito disciplinare tenuto dal CDD di Torino, a seguito della segnalazione pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino relativa alla perquisizione disposta, nei suoi confronti, nell'ambito di un procedimento aperto per i reati appresso indicati: «a) Reato di cui agli artt. 81 cpv 476-482 c. p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, formava n. 2 comunicazioni della Cancelleria del Tribunale civile di Torino sezione lavoro false, in quanto relative al ricorso in realtà mai presentato nell'interesse di OT FI nei confronti delle Poste Italiane recanti l'informazione relativa all'esito del medesimo. In Torino in 我 data anteriore e prossima al 17.6.2013 e in data anteriore e prossima al 26.09.2013. b) Reato di cui all'art. 476-482 c.p. perché formava il falso decreto n. 3699/E/2011 apparentemente rilasciato dal Tribunale per Ric. 2020 n. 04361 sez. SU - ud. 06-10-2020 -2- Minorenni di Milano. In Torino in data anteriore e prossima al marzo 2013. c) Reato di cui artt. 485-491, 61 n. 2 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui ai capo che segue, alterava l'assegno portante la somma di euro 1.239,50 modificando il nome dell'intestatario da GA RI IS a BR NL. In Torino in data anteriore e prossima al marzo 2013. d) Reato di cui all'art. 646 c.p. perché al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava della somma di euro 1.239,50, incassando l'assegno di cui al capo che precede di cui aveva il possesso in quanto a lui consegnato da DO GI e affinché il BR lo consegnasse a AR RI IS a titolo di canone annuale per l'affitto di un box. In Torino in data anteriore e prossima al marzo 2013». Reso edotto della segnalazione in parola, l'avv. Bruno inoltrò al CDD le sue deduzioni difensive, evidenziando che la perquisizione aveva avuto esito negativo perché non era stato rinvenuto alcun documento, cartaceo o digitale, contraffatto. Con delibera del 3 marzo 2017 venne, quindi, aperto il procedimento disciplinare per i seguenti capi d'incolpazione: «a) Violazione degli artt. 9, 12, 26 comma 3 e 27 comma 6 del CDF vigente per avere l'avv. NL Bruno omesso di informare correttamente sullo svolgimento del mandato e di adempiere il mandato stesso ricevuto dal sig. OT FI e, nel contempo, formato due comunicazioni della cancelleria del Tribunale civile di Torino sezione lavoro false in quanto relative al ricorso in realtà mai presentato nell'interesse di OT FI nei confronti delle Poste Italiane recanti l'informazione relativa all'esito del medesimo;
b) Violazione degli artt. 9, 11, 12, 26 comma 3 e 27 comma 6 del CDF vigente per avere l'avv. NL Bruno omesso di informare correttamente sullo svolgimento del mandato e di adempiere il Ric. 2020 n. 04361 sez. SU - ud. 06-10-2020 -3- mandato stesso ricevuto dalla sig.ra RA e nel contempo formato il falso decreto n. 3699/E/2011 apparentemente rilasciato dal Tribunale per i Minorenni di Milano relativamente al minore TR CE CO. c) Violazione degli artt. 9, 11, 12, 26 comma 3, 27 comma 6 e 30 commi 1, 2 e 4 del CDF vigente per avere l'avv. NL Bruno omesso di informare correttamente sullo svolgimento del mandato e di adempiere il mandato stesso ricevuto dal sig. ON GI ed alterato l'assegno portante la somma di euro 1.239,50 modificando il nome dell'intestatario da GA RI IS a Bruno NL, appropriandosi così della somm[a] di euro 1.239,50 incassando l'assegno sopra descritto e di cui aveva il possesso in quanto a lui consegnato da ON GION GI affinché l'avv. Bruno lo consegnasse alla sig.ra GA I] IS a titolo di canone annuale per l'affitto di un box». Il procedimento disciplinare venne sospeso per la pendenza del procedimento penale conclusosi con la sentenza, emessa dal- Tribunale di Torino, di condanna dell'avv. Bruno a un anno e un mese di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (euro 2.000,00, in favore della RA;
euro 2.000,00 in favore dell'OT ed euro 3.239,50 in favore dello ON), essendone stata accertata la responsabilità per i reati ascritti - e venne successivamente riavviato. All'esito dell'udienza dibattimentale del 29 settembre 2017, il CDD dichiarò l'avv. NL Bruno responsabile dei fatti indicati nei capi a), b) e c), rilevando che le incolpazioni elevate in sede disciplinare discendevano dagli stessi fatti per i quali il Tribunale di Torino aveva condannato il predetto alla già ricordata pena e ritenendo di gr condividere «pienamente le motivazioni rese in sentenza e documentalmente provate dagli atti nella disponibilità del Giudice Penale e della sezione disciplinare in relazione ai quali la sezione fa Ric. 2020 n. 04361 sez. SU ud. 06-10-2020- -4- proprie le argomentazioni dei giudici di prime cure», con la precisazione, a sostegno della decisione, che l'avv. Bruno, sentito in sede cautelare, aveva confessato di aver incassato la somma di euro 1.239,50 di spettanza della GA e di aver riconosciuto di doverla restituire alla stessa. Ι sanzioneIl CDD comminò, quindi, la della sospensione dall'esercizio della professione per 2 anni e 6 mesi, ritenendo che, per i fatti di cui al capo c), dovesse applicarsi l'aggravante prevista dall'art. 22, comma secondo, lett.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi