Cass. civ., sez. II, sentenza 24/11/2022, n. 34629

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 24/11/2022, n. 34629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34629
Data del deposito : 24 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 13858-2017 proposto da: SANMARCO DISTRIBUZIONE SRL, rappresentata e difesa dall’Avv.to SALVATORE CINNERA MARTINO in virtù di procura speciale, ed elettivamente domiciliato in Sant’Agata Militello (ME), via S. GIUSEPPE, 51 -ricorrente -

contro

PROSCIUTTI CASTOLDI SPA , rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv. MARINA GHIRETTI ed elet tivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO, 2, presso lo studio dell’Avv. CLAUDIO CIUFO -controricorrente - avverso la sentenza n. 800/2016 della CORTE D'APPEL LO di BOLOGNA, depositata il 12.05.2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05.07.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
Ric. 2017 n. 13858 sez. S2 -ud. 05-07-2022 - 2 - letta la requisitoria scritta del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F T, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, in quanto la procura speciale risulta non datata ed è stata presentata su foglio separato (non in margine né in calce al ricorso), nell’attesa che questione simile sia risolta dalle Sezioni Unite, a seguito di rimessione con ordinanza interlocutoria 02.03.2022, n. 6947, 3 Sez. Civ., affinché sia stabilito se, ai fini della valutazione del requisito ex art. 365 cod. proc. civ., debbano essere equiparate tutte le ipotesi di «collocazione topografica» della procura speciale, quindi anche il caso in esame ove la procura è su foglio separato, a prescindere dal suo contenuto.

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 17 giugno 2003, Sanmarco Distribuzione S.r.l. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 939/2003 emesso dal Tribunale di Parma, con cui le era stato intimato il pagamento a favore di Prosciutti Castoldi S.p.A.di €26.781,22 per la fornitura di prosciutti. L’opponente eccepiva di non aver mai ricevuto la merce;
in subordine, rilevava che la partita di merci doveva essere consegnata a CMC S.r.l. per la disossatura, e pertanto citava in giudizio la predetta società chiedendone la condanna a rifondere l’opponente nell’eventualità di soccombenza. CMC S.r.l. rimaneva contumace.

2. Con sentenza depositata in data 04.10.2007, il Tribunale di Parma respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo condannando l’opponente alle spese, rilevato il corretto adempimento dell’opposta, la quale aveva consegnato i prosciutti al vettore Sassi Trasporti, il quale a sua volta aveva consegnato la Ric. 2017 n. 13858 sez. S2 -ud. 05-07-2022 - 3 - merce a CMC S.r.l.;
rilevava, altresì, la tardività della chiamata in causa del vettore Sassi Trasporti.

2.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Parmaproponeva appello Sanmarco Distribuzione S.r.l. Si opponeva Prosciutti Castoldi S .p.A. Rimaneva contumace CMC s.r.l.

3. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, condannava Sanmarco Distribuzione S.r.l. alle spese del secondo grado di giudizio. Per quanto qui rileva, osservava la Corteche: - in base alla consegna d’ordine sottoscritta il 15.01.2003 da entrambe le parti, l’appellata Prosciutti Castoldi S.p.A.si era impegnata a consegnare a CMC S.r.l., a mezzo del vettore Sassi Trasporti, 1.000kg di prosciutti esteri stagionati, per la disossatura degli stessi;
-dal Documento Di Trasporto- ( «DDT») inviato via fax nel mese di marzo del 2003da Prosciutti Castoldi S.p.A. a Sanmarco Distribuzione S.r.l., sottoscritto sia da l vettore Sassi Trasporti, sia da un collaboratore della CMC S.r.l., emerge inequivocabilmente l’avvenuta consegna della merce aquest’ultima a cura del vettore, avendo perciò l’appellata adempiuto all’obbligo assunto exart. 1510 cod. civ.;
-l’assenza di fattura per i costi di trasporto è spiegata dal fatto che il costo del trasporto era a carico del compratore, e non del venditore: ciò risulta dagli accordi tra le parti (dicitura contenuta nel DDT), in conformità con quanto previsto dalla legge (art. 1510, comma 2, cod. civ.).

4. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la SanMarco Distribuzione S.r.l., affidandolo a tre motivi. Resiste PROSCIUTTI CASTOLDI SPA. La ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2017 n. 13858 sez. S2 -ud. 05-07-2022 - 4 - Il P.G. ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rinvio a nuovo ruolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente , con riferimento alla richiesta del P.G., è opportuno precisare che, da una prima valutazione, i motivi di ricorso dovranno ritenersi inammissibili. Per tale ragione, questo Collegio esclude il rinvio a nuovo ruolo , al fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, mirando a garantire - attraverso una pronuncia sul merito della contesa -l'interesse delle parti al conseguimento di una decisione per quanto più è possibile giusta. Si deve, altresì escludere l’inammissibilità del ricorso, come sostenuto dal controricorrente, derivante dalla mancanza - nella pec con cui è stato notificato il ricorsoper cassazione - del file della rela ta di notifica, trattandosi di mera irregolarità sanata in ogni caso dalla costituzione del convenuto ex art. 156 c.p.c.
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