Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2023, n. 34923
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In tema di IRAP, la questione di legittimità costituzionale, per ritenuta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, nella parte in cui prevede, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità parziale (anziché integrale) dell'imposta regionale sulle attività produttive, è manifestamente infondata, risultando irrilevante quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2020 in ordine alla deducibilità dell'IMU, trattandosi di tributi differenti, relativi a fattispecie non assimilabili, e tenuto conto che il legislatore può, con scelta insindacabile se non palesemente arbitraria o irrazionale, discrezionalmente porre limiti alla deducibilità dei costi.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 6579/2022 Numero sezionale 1169/2023 Numero di raccolta generale 34923/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto tributi ETTORE CIRILLO Presidente LUCIO NITANO Consigliere R.G.N. 6579/2022 ANDREINA GIUDICEPIETRO Consigliere rel. UP – 14/11/2023 VALENTINO LENOCI Consigliere ROSANNA ANGARANO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6579/2022 R.G. proposto da: Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti L S e G P da E, elettivamente domiciliata presso la prima in Roma, alla piazza Venezia n.11. – ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. -controricorrente- Numero registro generale 6579/2022 Numero sezionale 1169/2023 Numero di raccolta generale 34923/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 Avverso la sentenza n.2911/21 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunziata il 9 giugno 2021, depositata il 26 luglio 2021 e non notificata. Udita la relazione svolta dal Consigliere A G. Sentito il P.G., S V, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'avv. L S per la parte ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Telecom Italia S.p.A. ricorre, con due motivi, contro l'Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso della società, nella controversia originata dall'impugnazione del diniego di rimborso della maggiore Ires pagata per l'anno di imposta 2012 per effetto dell'indeducibilità dall'imponibile (proprio e del consolidato di appartenenza) dell'intero ammontare Irap versato nel medesimo periodo di imposta.
2. Il Giudice di appello riteneva la manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dall'appellante in relazione agli artt. 1, comma 2, d.lgs. n.446/1997 e 6, commi 1 e 2, d.l. n.185/2008, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. Di conseguenza rigettava il gravame con il quale si chiedeva la disapplicazione della normativa citata. In prossimità dell'udienza, il P.G., S V, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Anche parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento. RAGIONI DELLA DECISIONE r.g. n.6579/2022 2 Cons. est. A G Numero registro generale 6579/2022 Numero sezionale 1169/2023 Numero di raccolta generale 34923/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 1.1. Con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente denunzia la violazione dell'art.1, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. La ricorrente precisa che il nucleo essenziale della controversia è rappresentato dalla richiesta di remissione alla Corte Costituzionale, in quanto non manifestamente infondata e rilevante, ai sensi del comma 2 dell'art.23 legge 11 marzo 1953, n. 87, della questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui stabilisce che < non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi>>. Secondo la ricorrente, tale questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata dalla C.t.r. della Lombardia, che ha richiamato quanto affermato da Cass. n.15341/2019, senza considerare quanto affermato da C.Cost. n.262/2020 in tema di deducibilità dell'Imu.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, l'art.6, commi 1 e 2, d.l. 29 novembre 2008, n.185, nella parte in cui non consente di dedurre integralmente dall'imponibile Ires la quota dell'Irap riferibile al margine negativo di interesse sarebbe incostituzionale per la violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
2.1. I motivi sono infondati e vanno rigettati. Come ritenuto dal giudice di appello e ripetutamente affermato da questa Corte, la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame è manifestamente infondata. Con riferimento al primo motivo deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 10145 del 20 giugno 2012, hanno r.g. n.6579/2022 3 Cons. est. A G Numero registro generale 6579/2022 Numero sezionale 1169/2023 Numero di raccolta generale 34923/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 precisato che 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997);
il presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997) o, in ogni caso, l'attività esercitata dalle società o dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 446/1997);
è un'imposta proporzionale (art. 15, d.lgs. n. 446 del 1997) che si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione>>. Con la sentenza n.15345/2019, questa Corte ha evidenziato che sia la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 156 del 2001) sia quella comunitaria (sentenza in C-475/03) consentono di precisare che si