Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2023, n. 07421
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7824/2017 R.G. proposto da L R rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, via Pietro Sterbini, n. 4;–ricorrente – contro Roma Capitale, in persona del sindaco p.t. –intimato – e avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria del Lazio, n. 5482/02/16 del 2016 depositata il 26settembre 2016 Udita la relazione svolta nella udienza del 14 febbraio 2023 dal Consigliere S B Oggetto: Letta la requisitoria del Procuratore Generale FATTI DI CAUSA - la ricorrente ha proposto sei motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, pronunciata dalla CTR del Lazio che, respingendo l’appello dalla stessa proposto e confermando la sentenza di primo grado, aveva accertato come dovuto il pagamento dell’Ici, ingiunto con l’avviso di accertamento n. 121440653 relativamente all’anno 2009 emesso dal Comune di Roma per l’importo di € 3.357,09;l’atto impositivo si fondava sul presupposto che alla ricorrente non spettasse l’esenzione prevista per l'abitazione principale con riguardo ad un immobile, in Roma, via del Casaletto n. 521, non avendo la stessa ivi fissato la propria residenza anagrafica;- la CTR, in particolare ha ritenuto che: • non potesse essere accolta la richiesta di applicazione del giudicato esterno invocato dalla ricorrente con il quale era stata riconosciuta l'esenzione relativamente all'annualità 2008;• i documenti prodotti non erano sufficienti a provare l'effettività della dimora nell'immobile oggetto di imposizione, mentre le prove testimoniali non erano ammissibili;• a decorrere dal 2008 in forza delle modifiche apportate all’art. 1, comma 173, lett. B), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per fruire dell'agevolazione ai fini Ici, è necessaria la residenza anagrafica nell'unità immobiliare accertata;• è possibile, in astratto, usufruire dell'esenzione per l'abitazione principale con riguardo ad un immobile nel quale non si abbia la residenza anagrafica, ma solo al ricorrere di particolari ed eccezionali situazioni, debitamente documentate;• nel caso di specie, la residenza anagrafica della ricorrente è rimasta in via di Monteverde, n. 25 fino al 2010, mentre le prove testimoniale e documentali fornite non sono state idonee a sciogliere i dubbi circa l'effettiva residenza della ricorrente, anche alla luce della mutata legislazione di favore in materia di esenzione;- il controricorrente è rimasto intimato, la ricorrente ha depositato memoria mentre il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso depositando osservazioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione al presente giudizio e, comunque, per la non applicazione, per l'anno d'imposta 2009, del giudicato esterno formatosi relativamente all'anno d'imposta 2008. Per potere escludere l’estensione del giudicato la CTR, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto, comunque, valutare gli elementi fattuali emergenti da quel giudicato per, poi, eventualmente non tenerne conto e avrebbe dovuto indicare gli elementi fattuali oggetto di mutamento negli anni 2008 e 2009, ai fini dell’esclusione dell’esenzione prevista per l’abitazione principale. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione al presente giudizio, per l'anno d'imposta 2009, del giudicato esterno formatosi relativamente all'anno d'imposta 2008, la violazione in ordine all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per insufficiente, carente, illogica motivazione sul punto. Riprendendo le doglianze di cui al precedente motivo di impugnazione, la ricorrente si duole che i giudici di merito non abbiano verificato, né dato conto, degli elementi di fatto differenti per i due diversi periodi di imposta che avrebbero condotto ad escludere l’esenzione per l’anno 2009. 3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione delle norme di diritto per erronea interpretazione di quanto stabilito dalla Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 857 del 2010. Ripercorrendo le motivazioni dei punti precedenti, contesta la correttezza dell'interpretazione da parte della sentenza impugnata dell'arresto ora indicato, evidenziando che il potere discrezionale di valutazione delle prove in merito all'anno 2009 deve necessariamente seguire al raffronto degli elementi di fatto e di diritto ove riscontrati mutati relativamente agli anni di imposta 2008 e 2009. 4. I primi tre motivi sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente trattati. Sulla portata del giudicato esterno in materia tributaria si ricorda che l’efficacia espansiva del giudicato esterno nei rapporti di durata può in materia tributaria incontrare un limite nell’autonomia dei singoli periodi di d’imposta. E’ stato da tempo chiarito in sede di legittimità che l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (quali ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. n. 13916/2006, Rv. 589696 –01). Ben vi possono essere, infatti, elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta. Così lo sono, ad es., le qualificazioni giuridiche che individuano vere e proprie situazioni di fatto (ad esempio "ente commerciale", "ente non commerciale"). La giurisprudenza ha chiarito che possono assumere carattere tendenzialmente permanente anche cd "elementi preliminari", come la"categoria e la rendita catastale" o la "spettanza di una esenzione o agevolazione pluriennale”. Tali elementi possono rimanere costanti anche oltre il limitato arco temporale del periodo di imposta. L’esenzione invocata dalla ricorrente nel caso di specie è contemplata dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui: “Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. All’esito dell’istruzione probatoria la CTR ha concluso che la ricorrente ha mantenuto la residenza anagrafica in un altro immobile sito in via di Monteverde n. 25 fino al 2010, mentre non ha fornito la prova di avere avuto la residenza abituale in via del Casaletto n. 521, immobile oggetto di imposizione. Nel caso in esame, dunque, l’esenzione invocata poggia, non sul criterio legale principe della residenza anagrafica, ma su quello della residenza abituale, ovvero su un fatto suscettibile di modifiche nel tempo e rimesso alla prova contraria posta a carico del contribuente. Ciò posto, non è possibile ascrivere tale elemento tra quelli suscettibili di assumere un carattere permanente. La previsione di una detrazione rapportataal periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, contenuta nella diposizione sopra riportata, come evidenziato dal Procuratore Generale, costituisce, infatti, espressione dell’alta possibilità che la residenza abituale subisca mutamenti e che, pertanto, non possa assurgere ad elemento della fattispecie con carattere permanente o duraturo. Va ricordato, inoltre, che l'efficacia preclusiva del giudicato non si estende, in generale, alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti (Cass. n. 24067/2006, Rv. 593953 - 01), ma copre soltanto le "qualificazioni giuridiche" o altri elementi "che abbiano un valore condizionante per la valutazione e la disciplina di una pluralità di altri elementi della fattispecie" (Cass. n. n. 7417/2019, Rv. 653514 – 01, n. 1300/2018, Rv. 646807 –01). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto l’irrilevanza del giudicato formatosi in relazione all’esenzione Ici per abitazione principale relativa all’anno 2008, sul presupposto della possibilità di un accertamento di fatto differente.
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