Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/09/2018, n. 21598
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Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, le controversie inerenti ad atti o provvedimenti relativi al riconoscimento, da parte di un Comune, della titolarità del diritto di sepoltura privata esercitato da tempo immemorabile su aree o porzioni di edificio in un cimitero pubblico, atteso che tale riconoscimento si configura quale concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il tema di diritto di sepoltura in relazione ad una controversia nella quale era stata prospettata illegittimità del provvedimento con il quale il Comune aveva individuato il titolare originario del rapporto concessorio risalente da tempo immemorabile, e non la contestazione del diritto tra contendenti legati da vincoli familiari).
Sul provvedimento
Testo completo
2 15981 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.
CONTRO
- Primo Presidente - GIOVANNI MAMMONE DECISIONI DI -Presidente Sezione - STEFANO PETITTI GIUDICI SPECIALI Ud. 17/07/2018 - - Presidente Sezione - FRANCESCO TIRELLI PU R.G.N. 29059/2016 - Consigliere - A SRI - Consigliere - Rep. FRANCO DE STEFANO CI. Rel. Consigliere - A D - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA Car 21598 - - Consigliere - A G -Consigliere - E V ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29059-2016 proposto da: BOLLORINO GMO, MARGHERITI SANTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. ROSAZZA 32, presso lo studio dell'avvocato U D L, rappresentati e difesi dall'avvocato M V;
- ricorrenti -
contro
C D L, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P;
35% BOLLORINO MONICA, BOLLORINO ALESSANDRO, BOLLORINO EMANUELA, CALCAGNO MARIA ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 70, presso lo studio dell'avvocato L A, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTA ACQUARONE;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3796/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 2/09/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2018 dal Consigliere A D;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Ugo De Luca per delega orale dell'avvocato Mauro Vallerga, Gianluca Calderara per delega orale degli avvocati Andrea Manzi e Pietro Piciocchi e Luca Gabrielli per delega dell'avvocato Lorenzo Acquarone.
FATTI DI CAUSA
1.- Il giudizio svoltosi dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa riguarda una concessione di sepoltura privata rilasciata dal Comune di Loano a M, A, Emanuela B e a M R C e contrastata da S M e B Giacomo. Con un primo ricorso (n. 300/2014), S M e B Giacomo hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo dellaregionale Liguria chiedendone l'annullamento la - - determinazione dirigenziale n. 171 del 23/12/2013, con cui, su istanza di M, A e E B e diretta all'applicazione dell'istituto dell'immemoriale previsto dall'art. 88 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Loano, il Comune aveva riconosciuto G A B (1899-1986) quale Ric. 2016 n. 29059 sez. SU - ud. 17-07-2018 -2- titolare del rapporto di concessione di sepoltura privata, intestato alla Fam. B», e aveva altresì stabilito che il diritto di sepoltura era riservato ai soli discendenti in linea retta, con esclusione dei parenti in linea collaterale. Tale determinazione è stata successivamente annullata in via di autotutela con determinazione del 19/3/2014, n. 17. 2. - Con un secondo ricorso (n. 721/2014), G B e S M hanno chiesto l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 22 del giorno 11/4/2014, con cui erano stati stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto di uso con applicazione dell'immemoriale in via amministrativa, nella parte in cui si era riconoscimento in favore esclusivamenteammesso tale dei discendenti in linea retta del concessionario di origine. 3. - Con un terzo ricorso (n. 1323/2014), gli stessi G B e S M hanno impugnato il provvedimento del 6 agosto 2014, n. 56, con cui è stato individuato in G A B (1899-1986) il concessionario d'origine della sepoltura privata n. 375, ubicata nel cimitero capoluogo del comune, con il riconoscimento del diritto d'uso esclusivo ai suoi discendenti diretti. -4. I tre ricorsi sono stati riuniti dal TAR Liguria che, con sentenza depositata in data 8 maggio 2015, n. 437, ha accolto il terzo ricorso e ha annullato il provvedimento n. 56 del 2014;
ha invece dichiarato improcedibili il primo ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse in seguito all'annullamento del provvedimento, e il secondo, essendo venuto meno l'interesse a censurare il regolamento di polizia mortuaria.
5. La sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che ha accolto gli appelli proposti da M, A, Emanuela B e M R C (discendenti di Giovanni Agostino B), da un lato, e dal Comune di Loano, dall'altro, ed ha così dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta dagli Ric. 2016 n. 29059 sez. SU ud. 17-07-2018 -3- originari ricorrenti: l'alto Consesso ha ritenuto che il petitum sostanziale del ricorso originario, così come dei motivi aggiunti, non avesse ad oggetto la legittimità degli atti comunali relativi alla concessione cimiteriale domanda che certamente sarebbe ricaduta - nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) cod. proc.amm. ma esclusivamente - l'individuazione dell'originaria titolarità del ius sepulchri, ovvero la titolarità di un diritto di matrice civilistica. Per la cassazione della sentenza G B e S 6. - Margheriti hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 111, ult. comma Cost. Il comune di Loano, da un lato, e M, A ed E B e M R C, dall'altro, hanno resistito con separati controricorsi. In prossimità dell'udienza i ricorrenti e i controricorrenti B e Calcagno hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione 1.- Con l'unico articolato motivo i ricorrenti impugnano la sentenza per violazione degli artt. 103 Cost., 7 e 9 del d.lgs. n. 104/2010, nonché dell'art. 133, comma primo, lettera B) del d.lgs. citato, in relazione all'art. 824 del cod.civ. e denunciano la violazione di legge e il travisamento della fattispecie: in particolare, censurano la decisione del Consiglio di Stato nella parte in cui ha declinato la sua giurisdizione in favore del giudice ordinario nell'erroneo convincimento che la controversia avesse ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione delle norme civilistiche in tema di famiglia e successioni, e perciò rientrasse in ambito squisitamente privatistico;
al contrario, l'oggetto della controversia era costituito dalla legittimità del provvedimento con cui il Comune di Loano aveva costituito (o ricostituito) la concessione attraverso la individuazione del titolare originario, sicché la loro posizione andava qualificata come interesse legittimo e non già diritto soggettivo, Ric. 2016 n. 29059 sez. SU - ud. 17-07-2018 -4- 2.- Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento e essere affermata la giurisdizione del che debba giudice amministrativo. È opportuno riassumere i termini della vicenda. La questione controversa concerne