Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2023, n. 10584

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In tema di sospensione feriale dei termini, la Legge 7 ottobre 1969 n. 742, art. 1, è applicabile ai soli termini processuali, con esclusione dei termini endo-procedimentali, che cadenzano il procedimento amministrativo fino all'emissione del provvedimento amministrativo, quest'ultimo impugnabile dinanzi ad una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria. Ne discende che al termine dilatorio, previsto dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 12, comma 7, in materia di garanzia del contraddittorio endo-procedimentale in caso di accertamento tributario, non è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale. Inoltre, in tema di accertamenti tributari, la Legge 2/2009, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi. Infine, con riguardo ai contratti aleatori, l'ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza dell'eventuale simulazione relativa (inerente al prezzo di vendita di un bene) in grado di pregiudicare il diritto dell'Amministrazione alla percezione dell'esatto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare incidenter tantum, attraverso l'interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale valutazione, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2023, n. 10584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10584
Data del deposito : 19 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Fatto

L'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Campania - Ufficio Antifrode, a conclusione di una verifica fiscale effettuata nei confronti della C. S.p.A. notificava alla predetta società, in data 25 luglio 2013, processo verbale di constatazione. Rilevava l'Ufficio che, nell'anno 2008, la società aveva acquistato un titolo denominato (...) emesso da una società portoghese, con sede in (...) reperendo la liquidità necessaria per effettuare l'operazione da una società slovacca. Al prestito iniziale della somma di denaro impiegata per la sottoscrizione della (...) si contrapponeva l'obbligo da parte della società emittente il titolo di corrispondere gli interessi (nella misura dell'80% annuo) e di restituire il capitale in funzione dell'andamento del prezzo del petrolio nel periodo prestabilito. Corrispondentemente sussisteva l'obbligo della società C. - creditrice della (...) ma debitrice per il finanziamento ricevuto - di restituire il capitale preso in prestito e di corrispondere gli interessi passivi alla società slovacca. A norma dell'art. 165, comma 1, TUIR. e in forza della Convenzione sottoscritta dall'Italia e dal Portogallo il 14 maggio 1980, la C. S.p.A., con la sottoscrizione della (...), veniva ad usufruire di un credito di imposta figurativo pari al 15% dell'ammontare degli interessi attivi;
ciò in quanto la società emittente il titolo aveva sede a (...) (zona franca) e l'art. 22 della Convenzione prevedeva il riconoscimento di un credito di imposta pur in assenza di tassazione. Con tale operazione la società C. era certa di conseguire la corresponsione da parte della società portoghese di interessi attivi esclusi dalla tassazione in (...) con collegati crediti di imposta figurativi, in ogni caso sempre superiori agli eventuali esiti economici negativi che sarebbero potuti derivare dall'alea correlata all'andamento del prezzo del petrolio. Nel contratto atipico formalmente aleatorio sottoscritto dalla società contribuente, pertanto, l'incertezza era solo apparente e fittiziamente prevista;
la causa concreta e cioè il risultato realizzato si sostanziava in un illecito e fraudolento risparmio di imposta, posto che la società contribuente avrebbe conseguito un risultato sempre positivo qualunque evento si fosse verificato.

Sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di (...) - notificava, in data 6 novembre 2013, dopo aver notificato alla C. S.p.A. avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione IRES ed IRAP per l'anno 2008, con relative sanzioni, notificava atto di contestazione con il quale veniva irrogata un'ulteriore sanzione ex d.l. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2.

Contro l'atto atto di contestazione la società contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di (...) che lo respingeva.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado. Osservava la CTR - per quanto ancora rileva in questa sede - che, per affermazione della stessa società, il contratto in questione doveva essere ricondotto alla categoria dei contratti aleatori, caratterizzati dall'incertezza;
tuttavia, non poteva rinvenirsi alcuna alea nel complesso negoziale posto in essere dalla società contribuente in cui il rischio connesso all'andamento del prezzo del petrolio era nella sostanza insussistente e non avrebbe comunque determinato conseguenze apprezzabili, mentre la C. S.p.A. avrebbe in ogni caso conseguito un considerevole vantaggio economico in relazione al credito per le imposte figurative sugli interessi attivi. L'assenza di alea determinava la nullità della complessiva operazione per illiceità della causa posto che la causa concreta si identificava in un illecito e fraudolento risparmio di imposta. Rilevava che l'avviso di accertamento era stato notificato nel rispetto del termine dilatorio di cui alla l. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, posto che la sospensione dei termini nel periodo feriale aveva natura processuale e non si applicava quindi ai termini concernenti il procedimento amministrativo. Riteneva, infine, che l'atto impositivo era stato legittimamente emesso sulla base della verifica operata dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate.

Avverso la sentenza della CTR la società

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