Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 19/04/2019, n. 11032

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 19/04/2019, n. 11032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11032
Data del deposito : 19 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 17306-2014 proposto da: C D C, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CICERONE

44, presso lo studio dell'avvocato G C, ce lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D M;

- ricorrente -

contro

E PUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

PAISIELLO

33 - STUDIO DI TANNO E ASSOCIATI - presso lo studio dell'avvocato E P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R N;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 165/2013 della COMM.TRIE.REG. di MILANO, depositata il 12/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA M F. R.G.N. 17306-14 RITENUTO CHE: Il Comune di Chiuro ricorre per la cassazione della sentenza, n. 165/44/13, della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia, svolgendo due motivi. I giudici di merito avevano ac- colto l'appello proposto da Enel Produzione S.p.A. avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio n. 35/1/11, in controversia riguardante l'impugnazione di due avvisi di accertamento (anni di imposta 2003 e 2004), per omesso versamento dell' ICI relativa ad immobili, non accata- stati, facenti parte di un sistema articolato per la produzione idroelettrica, riguardante diversi comuni e riferito alla centrale di trasformazione "di Boffetto". Tali immobili non erano stati inseriti nel modello DOCFA, presentato dalla società contribu- ente per l'attribuzione della rendita catastale. La società Enel Produzione S.p.A. si è costituita con controricorso. Il Comune di Chiuro ha presentato memorie.

CONSIDERATO CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia violazione del combinato di- sposto di cui agli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., at- teso che i giudici di appello si sarebbero espressi con riferi- mento ad un rapporto tributario diverso da quello dedotto in giudizio, che determinerebbe l'estraneità del decisum alla fatti- specie concreta oggetto di controversia. Parte ricorrente la- menta che la sentenza impugnata farebbe riferimento ad una fattispecie impositiva differente da quella oggetto del conten- dere ed in particolare: a) a pag.1 e 3 i "beni oggetto della con- troversia" vengono indicati come "argine destro, argine sini- stro, alveo opere idrauliche", corrispondenti al fg. 2 mappale 120", mentre quelli realmente oggetto di controversia sono beni diversi, sia per consistenza che per identificativo catasta- le;
b) a pag. 3 fa riferimento alla "centrale elettrica di Mona- stero" e, quindi, ad un impianto idroelettrico totalmente estra- neo al Comune di Castello di Chiurio e dislocato in tutt'altro ambito territoriale della Provincia di Sondrio;
c) a pag.2 dà at- to della "nuova rendita catastale attribuita con atto notificato agli immobili della centrale e alle relative opere idrauliche" e della tesi difensiva che questa "potrà produrre effetto ai fini ICI soltanto le annualità successive al primo gennaio 2009", men- tre nel caso di specie la regolarizzazione catastale dei beni ac- certati non sarebbe avvenuta.
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