Cass. civ., sez. III, sentenza 12/10/2021, n. 27687

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/10/2021, n. 27687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27687
Data del deposito : 12 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25577-2018 proposto da: BEVILACQUA RODOLFO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. 2021 MONICA MARAZZATO, che lo rappresenta e 1383 difende per procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

SOCIETÀ GESTIONE ATTIVITÀ SGA SPA GIÀ BANCO DI NAPOLI SPA, quale procuratore di Flaminia SVP s.r.l.per la gestione dei crediti e dei contenziosi, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CHIANA

48, presso lo studio dell'avvocato S A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C;
- controricorrente- nonchè

contro

DO BANK SPA GIA' MEDIOVENEZIA BANCA SPA, BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SCARL GIÀ BANCA CRED COOP CASIER SCARL;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1190/2018 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 07/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. L R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S.

FATTI DI CAUSA

1. - L'avvocato R B propone tempestivo ricorso per Cassazione notificato il 27.8.2018 (lunedì) articolato in due motivi nei confronti di Flaminia SPV s.r.I., Do Bank s.p.a., Banca di Monastier e del Sile credito cooperativo s.c. a r.l. e della Società per la Gestione di Attività SGA s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 1190\2018, pubblicata dal Tribunale di Treviso il 7.6.2018, notificata il 26.6.2018. 2. - Resiste con controricorso la SGA, non in proprio ma quale procuratrice speciale di Flaminia SPV per la gestione dei crediti e dei relativi contenziosi, a suo tempo ceduti a Veneto Banca. 3. - Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato agli atti nei confronti di Do Bank, Banca di Monastier e del Sile credito cooperativo s.c. a r.l. e della Società per la Gestione di Attività SGA, ed in particolare ha rinunciato al motivo n. 2 per la parte che riguarda le suddette intimate. 4. - Rimangono quindi in causa il ricorrente avv. B e la Flaminia SPV s.r.I., per la quale si è costituita come procuratore la SGA s.p.a. , nella persona della Team Leader Daniela Bortoluzzi, a tanto abilitata in virtù di procura speciale in atti, conferita con atto autenticato. 5. - Questi i fatti. 5.1. - Dal 1994 al 2017 è pendente dinanzi al tribunale di Treviso una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della società agricola Le Castrette, che vedeva ben 33 lotti pignorati e successivamente venduti. Nel 2012 la società esecutata viene cancellata dal registro delle imprese. 5.2. - Nel 2017, subito prima della udienza per l'approvazione del piano di distribuzione, interviene per un proprio credito professionale l'avvocato B, che assume di aver svolto nel corso degli anni attività professionale continuativa in favore della Azienda Agricola Le Castrette, in forza di un atto di riconoscimento di debito per prestazioni professionali per la somma di euro 600.000,00 che indicava come costituente una parte del credito professionale maturato, atto di riconoscimento rilasciato in suo favore da Miotto Carla e Miotto Fernanda, socie dell'azienda agricola. Il riconoscimento di debito così recita: " La presente ricognizione è fatta espressamente con riferimento ai debiti sociali ed impegna le sottoscritte in conformità a quanto previsto nell'articolo 2495 comma secondo codice civile nei soli limiti del residuo attivo sociale non ancora liquidato". 5.3. - Il giudice dell'esecuzione dichiarò l'intervento dell'avv. B inammissibile, in quanto privo di titolo, perché la dichiarazione contenente riconoscimento di debito proveniva dalle ex socie, e non dalla società debitrice, disciolta anni prima. Puntualizzò che il credito dell'avv. B avrebbe potuto godere solo del privilegio generale mobiliare, ex art. 2776 c.c., con possibilità di collocazione a preferenza sui seditori chirografari e non anche sui ,tiv• 0-1';' privilegiati, ma solo nel caso Orfer ORO vesse dato la prova della preventiva, infruttuosa esecuzione sui beni mobili della società debitrice, prova non offerta. Rilevò che, essendo un credito sorto dopo il pignoramento, ex art. 2916 n. 3 c.c. non gli spettava alcun privilegio. 5.4. - Avverso questa ordinanza proponeva opposizione agli atti esecutivi l'avvocato B il quale successivamente proponeva opposizione anche al piano di riparto definitivo, che lo escludeva. 5.5. - I due giudizi venivano riuniti e il tribunale di Treviso, con la sentenza qui impugnata, rigettava entrambe le opposizioni proposte dall'avvocato B condannandolo al pagamento delle spese nei confronti dei quattro creditori costituiti. 5.6. - Il tribunale nel provvedimento impugnato così ricostruisce la situazione: l'attore è intervenuto nella esecuzione immobiliare iniziata contro la società Le Castrette, chiedendo di partecipare all'udienza fissata, ex art. 596 c.p.c., per la discussione e l'approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, depositando l' atto ricognitivo firmato dalle socie e sostenendo che, essendo la società estinta, le socie erano succedute nei debiti della società e in tale veste avevano rilasciato l'atto notarile ricognitivo del debito della società determinando il quantum dovuto all'attore in forza dell'attività professionale svolta. L'avv. B assumeva quindi che quella dichiarazione,
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