Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/02/2020, n. 05407

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/02/2020, n. 05407
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05407
Data del deposito : 27 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINNZA sul ricorso 24262-2014 proposto da: C E, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI

134, presso lo studio dell'avvocato L F, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO D'APONTE;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NZIONLE DELLA PREVIDENZA

2019 SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale 3586 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall' avvocato P M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1280/2014 della CORTE D'APPELLO di NPOLI, depositata il 25/03/2014 r.g.n. 7097/2010. PROC. nr. 24262/2014 RG

RILEVATO CHE

1.Con sentenza in data 11 febbraio-25 marzo 2014 nr. 1280 la Corte d'Appello di Napoli riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, respingeva la domanda proposta da E C, dipendente dell'INPDAP-poi INPS- per l' accertamento del proprio diritto a percepire nel periodo dal 9 ottobre 2002 al 30 novembre 2006— la indennità di posizione organizzativa o, comunque, del diritto al risarcimento del danno per perdita di chanc,hes .

2.La Corte territoriale riteneva fondato l'appello dell'INPDAP avverso la sentenza di primo grado che, pur respingendo la domanda di pagamento della indennità, aveva accolto quella di risarcimento del danno.

3.0sservava che il Tribunale nel respingere la domanda di pagamento della indennità di posizione organizzativa aveva accertato che non vi era stata alcuna violazione da parte della amministrazione della normativa contrattuale;
mancava, dunque, l'inadempimento da cui potesse discendere l'obbligo risarcitorio.

4.Dalle disposizioni del CCNL invocate dalla lavoratrice — articoli 17,18,e 19

CCNL

1998-2001 per il comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI— si evinceva che la istituzione delle posizioni organizzative non configurava un obbligo dell'ente, come già ritenuto dalla Corte di Cassazione in relazione alle analoghe previsioni degli articoli 20 e 21 CCNL del comparto SANITA'.

5.Era dunque rilevante soltanto il successivo atto istitutivo delle posizioni organizzative e non gli eventuali atti endoprocedimentali.
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