Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2022, n. 19860

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2022, n. 19860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19860
Data del deposito : 20 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGELINI GIUSEPPE nato a MORCIANO DI ROMAGNA il 12/08/1977 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F B/ che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 9 giugno 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini del 17 ottobre 2018 che aveva condannato G A alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen., relativamente al reato di cui all'art. 256 bis, primo comma, d. 1gs. 152 del 2006, per aver appiccato il fuoco a rifiuti speciali non pericolosi costituiti da legno [..] nonché a rifiuti speciali pericolosi costituiti da materiale di costruzione e demolizione contenente amianto [...];
commesso l'8 settembre 2016. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 256 bis, primo comma, d. 1gs. 152 del 2006);
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. Per la Corte di appello l'autore del reato (mediante l'accensione del fuoco ai rifiuti) sarebbe da individuare nel ricorrente ed inoltre sarebbe certo che l'imputato conoscesse la natura dei rifiuti incendiati. La Corte di appello argomenta dalla conoscenza per tutti della pericolosità dell'amianto contenuto nelle coperture eternit.
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