Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2023, n. 04155

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2023, n. 04155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04155
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPOLDI IVAN nato a TIRANO il 04/06/1977 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il Pubblico Minis , in persona del Sostituto Proc ore LUCA TAMPIERI che ha conci chiedendo

RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 11/11/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Sondrio a carico di S I per il reato di lesioni stradali in danno di B N. Si contestava all'imputato di avere, alla guida di un autocarro, in violazione dell'art. 141, comma 3, cod. strada, omettendo di prestare la dovuta attenzione e di regolare adeguatamente la velocità del veicolo in relazione alle circostanze di luogo (centro urbano fiancheggiato da edifici, presenza di attraversamento pedonale) e di tempo (visibilità ridotta per l'abbagliamento del sole), tamponato un autobus che si trovava parcheggiato sul lato destro della carreggiata, cagionando lesioni personali a B N, passeggera dell'autocarro, e P P, conducente dell'autobus tamponato. Il Tribunale di Sondrio, accertata la ricorrenza di lesioni gravi cagionate alla passeggera trasportata, condannava il ricorrente alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. in danno di B N,. Dichiarava non doversi procedere nei confronti di S I per il reato di lesioni colpose ex art. 590 cod. pen. in danno di P P per mancanza della condizione di procedibilità della querela. La difesa articola due motivi di ricorso, lamentando quanto segue. I) Violazione dell'art. 590 cod. pen.;
illogicità e carenza di motivazione. Il ragionamento espresso dalla Corte di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato sarebbe censurabile sotto molteplici profili. E' risultato pacificamente che il sinistro si è verificato, oltre che per la condotta imprudente del conducente del veicolo tamponato, per l'improvviso accecamento subito dal ricorrente alla guida del veicolo. I giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato non avesse adeguato la velocità allo stato dei luoghi e alle condizioni atmosferiche e non si fosse accorto dell'ostacolo sulla sua traiettoria, essendo stato abbagliato dal sole. In tal modo è stata ravvisata nei fatti la violazione dell'art. 590-bis cod. pen. I giudici avrebbero dovuto, invece, riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 590 cod. pen. individuandosi nella condotta serbata dal ricorrente una colpa generica e non specifica, essendosi il sinistro verificato per un'errata percezione di ciò che rientrava nel campo visivo del conducente a causa del sole abbagliante, in assenza di violazioni riguardanti il limite di velocità. L'art. 140 cod. strada si limita a prescrivere un generale dovere di diligenza e prudenza. La sua formulazione induce a ritenere che il comando ivi descritto non possa ritenersi specifico. Le successive norme del codice della strada, artt. 141 e seguenti, contengono ben determinate direttive in ordine alla condotta di guida. Il secondo comma dell'art. 141 cod. strada impone al conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. La norma tiene conto degli umani tempi di reazione. La Biomeccanica forense ha individuato un tempo medio di reazione di un secondo tra la percezione dell'evento e l'attuazione da parte del conducente delle manovre necessarie ad arrestare il veicolo. Per l'addebito di colpa i giudici avrebbero dovuto considerare la velocità a cui viaggiava l'imputato ed il tempo di reazione. Se un conducente viaggia ad una velocità inferiore al limite stabilito, in condizioni ottimali, gli può essere addebitata solo una colpa generica e non specifica. Il fatto ascritto all'imputato, pertanto, avrebbe dovuto essere sussunto sotto la fattispecie di cui all'art. 590 cod. pen.;
di conseguenza i giudici di merito avrebbero dovuto emettere pronuncia di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità della querela. II) Violazione dell'art. 590-bis cod. pen.;
carenza di motivazione. L'art. 590-bis cod. pen. è una norma che si innesta sulla più generale previsione di cui all'art. 590 cod. pen., rispetto alla quale si specificano la gravità delle lesioni e la natura della colpa dell'autore del reato, costituita dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. Tali aspetti depongono per una qualificazione non autonoma della fattispecie in esame, per la quale dovrebbe ammettersi la procedibilità a querela, trovando applicazione la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., in base alla quale la procedibilità d'ufficio è riservata ai fatti commessi con violazione di norme in materia di lavoro.
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