Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/05/2022, n. 14468

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/05/2022, n. 14468
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14468
Data del deposito : 6 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32242-2020 proposto da: G A, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIOACCHINO GESMUNDO

4, presso lo studio dell'avvocato G Z, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 17196/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere R C.

Fatti di causa

A G adiva il Giudice di Pace di Roma e, premesso che l'Agenzia delle entrate, in data 21 maggio 2013, aveva annullato, in autotutela, per riscontrata inesistenza del presupposto impositivo, un avviso di accertamento parziale relativo all'anno di imposta 2005, chiedeva il rimborso della somma pagata, oltre interessi e rivalutazione. Il Giudice di pace, con sentenza n.5702/2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto sussisteva contestazione sia sull'entità del rimborso che sulle modalità e le procedure per ottenerlo. Il Tribunale di Roma, innanzi al quale la decisione era stata appellata da A G, con sentenza n.17196/2020, depositata il 2.12.2020, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite. In particolare, il Giudice di appello, dato atto che, nel corso del giudizio, l'appellante aveva ricevuto dall'Agenzia delle entrate la somma di euro 2.837,35 ed aveva rinunciato alle ulteriori pretese a titolo di rivalutazione e interessi, esponeva che, mentre, l'Agenzia delle entrate aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, attesa la correttezza dell'eccezione di giurisdizione, l'appellante aveva chiesto, invece, la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite per Ric. 2020 n. 32242 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- entrambi i gradi di giudizio e la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 cod.proc.civ. Secondo il Tribunale la rinuncia al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria comportava la soddisfazione integrale dell'interesse in capo all'attore, essendo stata ottenuta la somma capitale sulla quale non vi erano ulteriori contestazioni. Rilevava, ancora, il Tribunale che, nel caso in esame, la peculiarità era data dal fatto che, pur essendo stato riconosciuto il rimborso, nel primo grado di giudizio, era stata contestata l'entità dello stesso, sulla base della diversa interpretazione della normativa tributaria, mentre, cessato il contrasto sulle somme dovute a titolo di sorte, ed effettuata la rinuncia a interessi e rivalutazione, ben poteva il giudice ordinario prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere. Proprio tale peculiarità giustificava la compensazione delle spese di lite, per entrambi i gradi del giudizio, e comportava l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.96 cod.proc.civ. Avverso questa sentenza A G ha proposto ricorso, articolato su tre motivi. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria con la quale, riportandosi a quanto chiesto nel processo di appello, si chiede a questa Corte di: condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma al pagamento dei compensi forensi dovuti per le difese in primo grado e nel presente appello, secondo le Note Spese depositate all'udienza del 9/9/19, spese di lite di cui il difensore si è dichiarato antistatario. Si rinuncia alle altre questioni sugli interessi e la svalutazione. Si insiste però nel chiedere: la condanna dell'Agenzia delle Entrate per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c.;
e Ric. 2020 n. 32242 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- comunque l'attribuzione da parte del Giudice di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 u.c. per le perdite di tempo e le altre incolpevoli spese che il Genuino ha dovuto subire a causa della condotta dell'Amministrazione. Si insiste anche perché la Suprema Corte decida nel merito, ex art. 384 c. 2". Ragioni della decisione.
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