Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2019, n. 42581

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2019, n. 42581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42581
Data del deposito : 17 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R F nato a CONFLENTI il 03/11/1968 avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore della parte civile L'avvocato C C si associa alle richieste del Proc. Gen., deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il difensore di Renda F ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Ancona (in data 1/12/2016) che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Ascoli Piceno, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi tre di reclusione, riqualificato il reato di truffa in quello di insolvenza fraudolenta, con conferma nel resto e condanna alle spese del grado di giudizio affrontate dalla parte civile A A.

1.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 191, 336, 337, 493, comnna 3 e 500 cod. proc. pen., avendo la Corte d'appello utilizzato, in assenza del consenso di parte, la querela anche ai fini della decisione e non soltanto per valutare la procedibilità dell'azione penale.

1.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 641 cod. pen., stante l'assenza dello stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione (l'imputato aveva delle aspettative che non si erano verificate non essendo poi stato pagato dagli acquirenti degli appartamenti che si era impegnato a costruire). Peraltro contraddittoria era sul punto la sentenza impugnata che aveva fatto coincidere tale status in due momenti temporali differenti, il primo allorché venne contratta l'obbligazione (maggio 2009) e l'altro quando venne consegnato il titolo di credito (anno 2010).
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