Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/02/2011, n. 3157
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Il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo agli anni 1993, 1994, 1995 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 31, comma 6, della legge n. 448 del 1998, ed al 31 dicembre 2000 dall'art. 30, comma 10, della legge n. 488 del 1999, (che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all'anno 1996) senza che tra le due proproghe si determini alcuna soluzione di continuità, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre 1999, ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo. Non è di ostacolo a questa interpretazione il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000, (che vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza) il quale non ha nessuna incidenza per le disposizioni di proroga adottate precedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 212.
Sul provvedimento
Testo completo
-3 157/ 1 1 ESENTE REGISTRAZIONE. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 24783/05 SEZIONI UNITE CIVILI 3157 composta dagli ill.mi sigg. magistrati Cron. Dott. P VA Primo Presidente Rep. Aggiunto Dott. R M T Pres. di Sezione Dott. Michele D'ALONZO Cons. Relatore Dott. F M FTI Consigliere Dott. L M DI CELSO Consigliere Dott. U G Consigliere Dott. M M Consigliere Ud. 7 dicembre 2010 Ni Dott. C P Consigliere Dott. S T Consigliere OGGETTO CTR ICI 1996 ha pronunciato la seguente Avviso di liquidazione per "fabbricato agricold SENTENZA ("suinaia") classificato nella categoria catastale " CONTRASTO sul ricorso proposto DA A M, residente in S. Anastasia (NA) alla Via A. D' Auria n. 126, elettivamente domiciliato in Roma al Viale dell' Oceano Atlantico n. 25 presso lo studio dell' avv. M G L che lo rappresenta e di- fende in forza di «procura» rilasciata a margine del ri- corso 9 7 8 0 1 Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 24783/05 - 1/16 - 0 2 RICORRENTE CONTRO il Comune di S. Anastasia (NA), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma al Corso Vittorio Emanuele n. 284 («c/o avv. D G»>} insieme con l' avv. A V che lo rappresenta e procura» rilasciata a marginedifende in forza della del controricorso CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza n. 223/18/03 depositata il primo luglio 2004 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2010 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
sentite le difese delle parti, perorate dall' avv. M G L, per l' AMODIO, e dall' avv. Adriano VITUCCI, per il Comune;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Domenico IANNELLI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato al Comune di S. Anastasia (NA) (in plico postale spedito il 3 ottobre 2005 e rice- vuto il giorno 11 ottobre 2005 (depositato il 21 otto- bre 2005), A M premesso che la controversia Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 24783/05 - 2/16 - riguarda l' avviso di accertamento ICI 1996 notificato il 15 gennaio 2000», da lui «contestato» (a) «per ille- gittimità del procedimento»> [perché ilil Comune «avrebbe dovuto adottare un criterio di quantificazione delle ta- riffe di estimo delle unità immobiliari ai sensi del D.M. (Min. Fin.) 27 settembre 1991 in contrasto col DPR 1142/49, limitandosi ad applicare la normativa vigente all' epoca del periodo d' imposta di riferimento»] e (b) perché «in tema di fabbricati agricoli» [«cat. D (sui- naia)>>] «la determinazione doveva avvenire con stima di- retta dell' UTE ex DPR 1142/49 >> -, in forza di due moti- vi, chiedeva di cassare la sentenza n. 223/18/03 (depo- sitata il primo luglio 2004) con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva recepito 1' appello principale del Comune e respinto il gravame in- cidentale di esso contribuente avversO la decisione (552/45/01) della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Nel controricorso notificato (con plico postale spedito il 12 novembre 2005 e ricevuto) il 24 novembre 2005 (depositato il 2 dicembre 2005) il Comune intimato instava per la reiezione dell' impugnazione. Fissata la pubblica udienza per il 12 febbraio 2010, entrambi le parti depositavano memoria ex art. 378 c.p.c. Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 24783/05 - 3/16 - Con ordinanza interlocutoria depositata il 2 aprile 2010 la sezione tributaria della Corte disponeva la tra- smissione degli atti al Primo Presidente per l' assegna- zione della causa a queste sezioni unite avendo afferma- to sussistere un contrasto nella giurisprudenza di quel- la sezione in ordine all' oggetto della controversia. I l 3 dicembre 2010 il Comune depositava ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. La sentenza gravata. La Commissione Tributaria Regionale esposto che: (1) «in primo grado il contribuente aveva eccepito la illegittimità del procedimento di determinazione dell' ICI in quanto l' ufficio avrebbe adottato un criterio di quantificazione delle tariffe d' estimo delle unità im- ツ mobiliari ai sensi del D.M. (Min. Fin.) 27 settembre 1991, in contrasto con il DPR 1142/49, limitandosi ad applicare la normativa vigente all' epoca del periodo di imposta di riferimento»;
(2) 1' appellato» (a) «produce la sentenza TAR Lazio n. 1184 del 6 maggio 1992» e (b) «eccepisce che in tema di fabbricati agricoli cat. D (suinaia) la determinazione dovesse avvenire con stima diretta UTE ai sensi art. 10 DPR 1142/49»;
(3) «nel suo appello il Comune fa presente come 1' ufficio [aves- se] proceduto alla liquidazione dell' imposta sulla base Corte Suprema di Cassazione sezioni unite civili - R.G. n. 24783/05 - 4/16 - degli stessi dati indicati dal contribuente, applicando la tariffa vigente all' epoca;
a riprova precisa che per anno 1993 il contribuente aveva versato 1' importo corrispondente ai dati da esso indicati»> - ha accolto l' appello principale del Comune e rigettato quello inci- dentale del contribuente osservando: - «la eccezione circa la validità di un DM recante criteri difformi rispetto al DPR 1142/49 appare non incidente»>>;
il riferimento all' avvenuta revisione, giusta dal 19 giugno 2000, non certificato di "variazione" ... può trovare applicazione nella attuale fase di giudizio perché 1' istanza di revisione risulta presentata nel 2000 e, quindi, i suoi effetti non possono retroattivar- si»>> § 2. Il ricorso dell' AMODIO. Questi impugna la decisione con due motivi. A. Con il primo egli denunzia «violazione e falsa applicazione dell' art. 11 D. Leg. n. 504/1992», te- stualmente esponendo: - «nella fattispecie si controverte su immobili а destinazione "particolare" (... cat. D) sottoposti a cd. "stima diretta" da parte dell' UTE»;
nel giudizio di appello è stata prodotta la cer- tificazione dell' UTE del 19 giugno 2000 attestante Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 24783/05 - 5/16 - 1' avvenuta rettifica delle rendite catastali»: «da tale certificazione si evinceva che le nuove rendite non era- no corrispondenti a quelle sulle quali il comune aveva determinato il provvedimento di liquidazione;
le rendite così rettificate risultavano inferiori di circa un terzo rispetto a quelle precedenti»;
- egli «aveva ribadito nel corso del giudizio che i vecchi estimi erano presunti ed erano stati determinati dal comune attraverso la sola ed impropria applicazione di coefficienti che non tenevano in alcuna considerazio- ne lo stato effettivo dell' immobile per consistenza uso e destinazione (allevamento suinicolo), inducendo [esso] ricorrente al pagamento di un imposta calcolata su va- i lori non rispondenti alla realtà»>;
- «tra 1' altro, l' immobile in