Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2021, n. 33927
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M G, nato a Copertino il 27/08/1989 avverso la sentenza del 30/10/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale L O in cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 aprile 2017 il Tribunale di Lecce ha condannato G M per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. descritto nel capo di imputazione come commesso il 18 dicembre 2012. La sentenza n. 1103/2020 della Corte di appello di Lecce ha confermato, seppure riducendo la pena, la condanna per il reato di oltraggio, ma - ravvisando nei fatti descritti nel capo di imputazione anche una condotta gravemente intimidatoria volta a impedire che i Carabinieri procedessero alla redazione del verbale di contestazione di un illecito amministrativo rilevato poco prima e per la quale M era stato convocato in caserma - ha dichiarato la nullità parziale della sentenza e ha trasmesso gli atti al Tribunale ex artt. 522 e 604, comma 1, cod. proc. pen. trattandosi di fatto non contestato.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di M si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione degli
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale L O in cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 aprile 2017 il Tribunale di Lecce ha condannato G M per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. descritto nel capo di imputazione come commesso il 18 dicembre 2012. La sentenza n. 1103/2020 della Corte di appello di Lecce ha confermato, seppure riducendo la pena, la condanna per il reato di oltraggio, ma - ravvisando nei fatti descritti nel capo di imputazione anche una condotta gravemente intimidatoria volta a impedire che i Carabinieri procedessero alla redazione del verbale di contestazione di un illecito amministrativo rilevato poco prima e per la quale M era stato convocato in caserma - ha dichiarato la nullità parziale della sentenza e ha trasmesso gli atti al Tribunale ex artt. 522 e 604, comma 1, cod. proc. pen. trattandosi di fatto non contestato.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di M si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione degli
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi