Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2020, n. 18474
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 25734-2016 proposto da: M M PANCRAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANDREA BAFILE
3, presso lo studio dell'avvocato S M M, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, GIUSEPPE BOTTARI;
- ricorrente -
100
contro
M MLI ANNA MARIA, rappresentata e difesa da se medesima ex art.86 cpc;
- ricorrente incidentale -
contro
F V, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE MELLINI
24, presso lo studio dell'avvocato G G, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente al ricorso principale e all'incidentale - nonchè
contro
LORETA BIANCA MARIA, FURRER GIUSEPPE, FURRER PAOLO;
- intimati -
avverso la sentenza non definitiva n.66/2013 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA , depositata i130/01/2013 nonché avverso la sentenza n. 463/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2020 dal Consigliere A O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I P che ha concluso per l'inammissibilità complessiva dei motivi e il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avvocato U M, con delega depositata in udienza dall'avvocato S M M e l'Avvocato P C V, con delega depositata in udienza dall'avvocato S S, difensori del ricorrente, che hanno chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito l'Avvocato A M M, in proprio, che si è riportata agli atti depositatati ed ha depositato in udienza ulteriori documenti;
udito l'Avvocato Giovanni Giacobbe, difensore del resistente, che si è opposto alla produzione dei nuovi documenti ed ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
CONSIDERATO in FATTO F V e Loreta Bianca Maria in Furrer, nonché Furrer Giuseppe e Paolo, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Messina Miceli Antonino e Miceli Maria Concetta, Cappuccio Fortunata ved. Ragaini, nonché -quali eredi della madre Miceli Maria Teresa- Mazzaglia Miceli A M e M M P. Parti attrici chiedevano il riconoscimento e l'esecuzione, con le conseguenti statuizioni, del legato testamentario, in loro favore, disposto, dalla de cuius F R ved. Hopkins deceduta in Messina senza lasciare figli. Domandavano, quindi, la declaratoria della loro titolarità di una casetta in costruzione su terreno in Rometta il tutto sulla base della postilla, sostanziante il preteso legato, apposta lateralmente a margine del testamento olografo della de cuius Ragaini pubblicato con atto per notaio Arrigo del 24 febbraio 1997 del seguente testuale tenore letterale" se a Rometta costruiremo voglio che abbia anche una casetta". Va, per completezza, chiarito che i convenuti erano eredi legittimi, in assenza di legittimari, della Ragaini (deceduta senza lasciare figli) e che il F V era figlio di Ada Hopkins, cugina del marito della de cuius, con conseguenziale regolamentazione della successione in parte per legge ed in parte per testamento.Costituitisi in giudizio i convenuti contestavano l'avversa domanda, chiedevano la declaratoria di nullità del preteso legato testamentario, proponendo altresì domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inesistenza dell'intero testamento, di cui disconoscevano la scrittura e la sottoscrizione. L'adito Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 588/2004, ritenuta la succitata postilla come apposta aggiunta successivamente alla redazione e sottoscrizione del testo principale, rigettava la domanda attorea, dichiarando la nullità per difetto di sottoscrizione e di individuazione della persona beneficiata della medesima postilla Upposta contenuta nel testamento olografo pubblicato della Ragaini. Gli originari attori interponevano appello avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure, della quale chiedevano la riforma. Il gravame era resistito dalle originarie parti convenute, che chiedevano il rigetto dell'avversa impugnazione, proponendo -inoltre- appello incidentale con il quale insistevano nella già svolta domanda di invalidazione del testamento in virtù dell'effettuato disconoscimento e per difetto di capacità della testatrice. L'adita Corte di Appello di Messina, anche all'esito di quella che la stessa definisce "ampia istruttoria omessa in prime cure" provvedeva dapprima con sentenza non definitiva n.66/2013 (avverso cui - a dire di parti odierne ricorrenti- veniva formulata riserva di impugnazione) e, di seguito, con sentenza definitiva n. 463/2016. Con la prima delle due anzidette decisioni la Corte messinese, "fatti salvi gli esiti della disposta indagine peritale conseguente al disconoscimento dell'olografo in esame,", dichiarava "la formale validità del testamento di F R, pubblicato in Notaio Arrigo in data 24.02.1997, anche nella postilla che risulta estesa in tre righe scritte lateralmente alla prima facciata", disponendo per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza. Con la seconda e definitiva sentenza, espletata apposita Consulenza tecnica di ufficio (che accertava l'omogeneità e la veridicità del testamento olografo de quo, redatto senza condizionamento alcuno), prova per testi ai fini della verifica della capacità della testatrice all'epoca dell'atto e perizia estimativa, la Corte territoriale accoglieva parzialmente l'appello principale e rigettava l'appello incidentale;
provvedeva -quindi, pure per effetto della documentata vendita dell'immobile realizzato in Rometta e dell'inesistenza di alcuna attuale altra proprietà in capo agli appellati principali nel fabbricato medesimo- alla condanna degli appellati principali al
ANDREA BAFILE
3, presso lo studio dell'avvocato S M M, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, GIUSEPPE BOTTARI;
- ricorrente -
100
contro
M MLI ANNA MARIA, rappresentata e difesa da se medesima ex art.86 cpc;
- ricorrente incidentale -
contro
F V, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE MELLINI
24, presso lo studio dell'avvocato G G, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente al ricorso principale e all'incidentale - nonchè
contro
LORETA BIANCA MARIA, FURRER GIUSEPPE, FURRER PAOLO;
- intimati -
avverso la sentenza non definitiva n.66/2013 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA , depositata i130/01/2013 nonché avverso la sentenza n. 463/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2020 dal Consigliere A O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I P che ha concluso per l'inammissibilità complessiva dei motivi e il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avvocato U M, con delega depositata in udienza dall'avvocato S M M e l'Avvocato P C V, con delega depositata in udienza dall'avvocato S S, difensori del ricorrente, che hanno chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito l'Avvocato A M M, in proprio, che si è riportata agli atti depositatati ed ha depositato in udienza ulteriori documenti;
udito l'Avvocato Giovanni Giacobbe, difensore del resistente, che si è opposto alla produzione dei nuovi documenti ed ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
CONSIDERATO in FATTO F V e Loreta Bianca Maria in Furrer, nonché Furrer Giuseppe e Paolo, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Messina Miceli Antonino e Miceli Maria Concetta, Cappuccio Fortunata ved. Ragaini, nonché -quali eredi della madre Miceli Maria Teresa- Mazzaglia Miceli A M e M M P. Parti attrici chiedevano il riconoscimento e l'esecuzione, con le conseguenti statuizioni, del legato testamentario, in loro favore, disposto, dalla de cuius F R ved. Hopkins deceduta in Messina senza lasciare figli. Domandavano, quindi, la declaratoria della loro titolarità di una casetta in costruzione su terreno in Rometta il tutto sulla base della postilla, sostanziante il preteso legato, apposta lateralmente a margine del testamento olografo della de cuius Ragaini pubblicato con atto per notaio Arrigo del 24 febbraio 1997 del seguente testuale tenore letterale" se a Rometta costruiremo voglio che abbia anche una casetta". Va, per completezza, chiarito che i convenuti erano eredi legittimi, in assenza di legittimari, della Ragaini (deceduta senza lasciare figli) e che il F V era figlio di Ada Hopkins, cugina del marito della de cuius, con conseguenziale regolamentazione della successione in parte per legge ed in parte per testamento.Costituitisi in giudizio i convenuti contestavano l'avversa domanda, chiedevano la declaratoria di nullità del preteso legato testamentario, proponendo altresì domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inesistenza dell'intero testamento, di cui disconoscevano la scrittura e la sottoscrizione. L'adito Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 588/2004, ritenuta la succitata postilla come apposta aggiunta successivamente alla redazione e sottoscrizione del testo principale, rigettava la domanda attorea, dichiarando la nullità per difetto di sottoscrizione e di individuazione della persona beneficiata della medesima postilla Upposta contenuta nel testamento olografo pubblicato della Ragaini. Gli originari attori interponevano appello avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure, della quale chiedevano la riforma. Il gravame era resistito dalle originarie parti convenute, che chiedevano il rigetto dell'avversa impugnazione, proponendo -inoltre- appello incidentale con il quale insistevano nella già svolta domanda di invalidazione del testamento in virtù dell'effettuato disconoscimento e per difetto di capacità della testatrice. L'adita Corte di Appello di Messina, anche all'esito di quella che la stessa definisce "ampia istruttoria omessa in prime cure" provvedeva dapprima con sentenza non definitiva n.66/2013 (avverso cui - a dire di parti odierne ricorrenti- veniva formulata riserva di impugnazione) e, di seguito, con sentenza definitiva n. 463/2016. Con la prima delle due anzidette decisioni la Corte messinese, "fatti salvi gli esiti della disposta indagine peritale conseguente al disconoscimento dell'olografo in esame,", dichiarava "la formale validità del testamento di F R, pubblicato in Notaio Arrigo in data 24.02.1997, anche nella postilla che risulta estesa in tre righe scritte lateralmente alla prima facciata", disponendo per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza. Con la seconda e definitiva sentenza, espletata apposita Consulenza tecnica di ufficio (che accertava l'omogeneità e la veridicità del testamento olografo de quo, redatto senza condizionamento alcuno), prova per testi ai fini della verifica della capacità della testatrice all'epoca dell'atto e perizia estimativa, la Corte territoriale accoglieva parzialmente l'appello principale e rigettava l'appello incidentale;
provvedeva -quindi, pure per effetto della documentata vendita dell'immobile realizzato in Rometta e dell'inesistenza di alcuna attuale altra proprietà in capo agli appellati principali nel fabbricato medesimo- alla condanna degli appellati principali al
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