Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2023, n. 17048

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2023, n. 17048
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17048
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
tette/sentite le conclusioni del PG

ASSUNTA COCOMELLO

Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv.

GAITO

Alfredo si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Sezione Quinta di questa Corte con sentenza n. 1389 del 30 novembre 2021, dep. 2022, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato il ricorso di ET TI avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 13 giugno 2019, che, assolto il suddetto dai reati di cui ai capi 5) e 6) dell'imputazione, relativi all'omicidio di NC RU, confermava nei suoi confronti la condanna alla pena dell'ergastolo in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione, relativi all'omicidio di OM SE, alla partecipazione mafiosa in ruolo apicale di cui al capo 8), e alla tentata estorsione aggravata di cui al capo 9).

2. Avverso detta sentenza propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., tramite il proprio difensore, ET TI. La difesa deduce l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di uno dei motivi dedotti nel ricorso per cassazione ed in particolare del primo motivo, richiamato e ampliato nei motivi nuovi di ricorso. Rileva che: - la Corte di assise di appello di Catanzaro, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, aveva assolto il prevenuto dal delitto di cui al capo 5) della rubrica, che aveva costituito il reato base sul quale era stata calcolata la pena, e aveva rideterminato la pena, considerando questa volta più grave il delitto di cui al capo 2) ritenendolo «egualmente da punire con l'ergastolo»;
- col ricorso per cassazione, oggetto di rigetto della sentenza censurata, il ricorrente denunciava il vizio di mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e nei motivi nuovi tornava su detto profilo;
- ciò nondimeno la Corte di cassazione non si sarebbe avveduta, secondo la difesa, che la doglianza atteneva all'assenza e/o apparenza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena del reato di cui al capo 2), ben lontana dal minimo edittale, e insisteva sull'applicabilità nel caso di specie dell'art. 72, comma 2, cod. pen., che, tuttavia, presuppone l'irrogazione della pena dell'ergastolo per uno dei reati contestati. Il ricorrente, attesa la decisività

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