Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 2802

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In tema di operazioni bancarie in conto corrente, sono qualificabili come "estratti-conto di chiusura", ai fini di cui all'art. 1832, secondo comma, cod. civ., le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato. Tuttavia, ai fini indicati, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832 cod.civ., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 2802
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2802
Data del deposito : 5 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC NA, UC IO, UC AN LE e Di IT NA AR, domiciliati in Roma, Via G.B. Martini 2, presso l'avv. A. Brizzi, rappresentati e difesi dall'avv. BARTOLOMUCCI M., come da mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
Capitalia s.p.a., domiciliata in Roma, Via Acca Larenzia 16, presso l'avv. L. Cugini, rappresentata e difesa dall'avv. MONTANELLI F., come da mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 483/2003 della Corte d'appello di Roma, depositata il 30 gennaio 2003;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi uditi i difensori, avv. M. UC, per i ricorrenti principali, e avv. F. Montanelli, per la ricorrente incidentale. Udite le conclusioni del P.M., Dr. DESTRO Carlo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto reso l'8 aprile 1997 il Presidente del Tribunale di Cassino ingiunse a NA UC, e ai suoi fideiussori IO UC, AN LE UC e Di IT NA AR, il pagamento in favore della Banca di Roma della somma di L. 252.829.126, oltre interessi convenzionali, corrispondente al saldo passivo al *31 marzo 1997* del suo conto corrente n. *3418/51*. I UC, nell'opporsi al decreto ingiuntivo, riconobbero che NA UC, essendo debitore della banca per L. 420.000.000 quale fideiussore di una società, aveva stipulato con l'istituto di credito due contratti, uno di mutuo ipotecario per L. 248.000.000 e uno di anticipazione in conto corrente per L. 170.000.000, sui quali, in violazione degli accordi verbali, era stata dolosamente aggiunta una clausola di convenzione degli interessi al 18,75%, che, secondo gli opponenti, rendeva entrambi i contratti integralmente malli o almeno annullabili. Eccepito inoltre che era stato erroneamente ingiunto l'integrale pagamento del debito anche ai fideiussori, garanti solo per L. 208.000.000, gli opponenti chiesero la revoca del decreto opposto e proposero domanda riconvenzionale per la nullità o l'annullamento o la risoluzione dei suddetti contratti o della clausola relativa agli interessi. Con sentenza non definitiva del 27 luglio 1999 il Tribunale di Cassino revocò il decreto opposto, in quanto fondato solo su un inidoneo saldaconto, e con ordinanza contestuale dispose la prosecuzione del giudizio relativo alla domanda riconvenzionale, ritenendo che la prova della pretesa della banca non potesse desumersi neppure dagli estratti conto periodici prodotti dagli opponenti.
La sentenza fu appellata dalla banca, che insistè per la condanna dei UC al pagamento della somma di L. 238.056.495, corrispondente al saldo di conto al *31 dicembre 1996*, o in subordine della somma di L. 160.000.000, con gli interessi legali, corrispondente all'importo dell'anticipazione originaria. Con sentenza del 18 dicembre 2002 la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato i UC in solido al pagamento in favore della Banca di Roma della somma di Euro 82.633,10 (pari a L. 160.000.000), con gli interessi legali dal *18 novembre 1993*, data di apertura del conto intestato a NA UC, sebbene entro il limite di Euro 24.789,93 per i fideiussori IO UC, UC AN LE e NA AR Di IT.
Hanno ritenuto i giudici d'appello che la pretesa vantata in via principale dalla banca è infondata, perché, in quanto non contestati, gli estratti conto acquisiti provano gli importi delle singole operazioni documentate, ma non provano l'esattezza ne' del saldo iniziale ne' del saldo

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