Cass. pen., sez. VII, ordinanza 29/05/2023, n. 23379
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS MASSIMO nato a SASSARI il 23/09/1976 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere M P;IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 31 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari, pronunciata in data 11 luglio 2019, nei confronti di M P, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla prova del possesso del cacciavite alla luce delle dichiarazioni del teste di P.G.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi