Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18040

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18040
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

...",':',A SENTENZA sui ricorsi proposti da W Y, nato in Cina il 24/11/1989 W G, nato in Cina il 6/11/1975 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del Tribunale del riesame di Prato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/10/2022, il Tribunale del riesame di Prato rigettava la richiesta avanzata ex art. 324 cod. proc. pen. da Y W, G W e J L avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 3/8/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al reato di cui all'art. 718 cod. pen.

2. Propongono ricorso per cassazione Y W e G W, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 325 n, cod. proc. pen. per mancanza o apparenza della motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato la misura sul presupposto che i ricorrenti - insieme a L - fossero gli organizzatori e promotori del gioco d'azzardo accertato il 28/7/2022;
questa ipotesi, tuttavia, sarebbe errata e priva di elementi di riscontro, tali non potendosi considerare i quaderni manoscritti in lingua cinese (asseritamente usati per annotare scommesse e rimesse) che mai sarebbero stati nella disponibilità dei W, non potendo, dunque, essere a loro riferiti. Nessuna incidenza, inoltre, avrebbe l'ammontare del denaro sequestrato ai ricorrenti, dato che numerosi altri soggetti, lì presenti, sarebbero stati trovati in possesso di somme ingenti, per decine di migliaia di euro;
il vincolo reale, tuttavia, sarebbe stato disposto soltanto nei confronti dei tre indagati, pur in assenza di elementi che ne differenziassero la posizione rispetto alle altre persone rinvenute nell'immobile, anche intente a giocare, a differenza dei ricorrenti. Infine, si lamenta che questi ultimi sarebbero titolari di attività di impresa, con potenziale disponibilità di grosse somme di denaro, e che non emergerebbe alcun nesso di pertinenzialità tra quanto sequestrato e la contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen.
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