Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2024, n. 1976
Sentenza
9 gennaio 2024
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9 gennaio 2024
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Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, configura un'ipotesi di ingiustizia formale del titolo custodiale ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. la mancata conferma, ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari dichiaratosi incompetente in difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., trattandosi di decisione definitiva favorevole all'indagato, assunta in un procedimento cautelare "de libertate". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per essere stata erroneamente ricondotta ad un'ipotesi di ingiustizia sostanziale la mancata conferma della misura degli arresti domiciliari da parte del giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen., che aveva omesso di considerare la valenza di tale provvedimento, caratterizzato, rispetto a quello non confermato, dall'identità della domanda cautelare).
Sul provvedimento
Testo completo
ACR 01976-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.3/24 - Presidente - PATRIZIA PICCIALLI CC 09/01/2024 EUGENIA SERRAO R.G.N. 42272/2023 GABRIELLA CAPPELLO Relatore MARIAROSARIA BRUNO ATTILIO MARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2023 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLI svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NI A.R. SECCIA, con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio ad altro giudice dell'ordinanza impugnata per nuovo esame. еде Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di IL LU, in relazione alla privazione della libertà da costui subita in forza di un'ordinanza che ne aveva disposto gli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, titolo non riemesso però dal giudice competente (GIP del Tribunale di Avellino) che lo aveva scarcerato, nell'ambito di un procedimento, nel quale era stato chiamato a rispondere di concorso in turbata libertà degli incanti, reato dal quale era stato prosciolto dal GUP. La Corte della riparazione, precisato che, nella specie, si versava in ipotesi di ingiustizia sostanziale del titolo, non essendo stata riconosciuta in via definitiva l'insussistenza dei presupposti di applicabilità della misura, ha ritenuto un comportamento gravemente colposo del richiedente, ricavandolo da una circostanza rimasta accertata nel procedimento. Nella specie, alcune conversazioni intercettate avevano disvelato notizie inerenti a una gara d'appalto pubblica, alla quale erano interessati soggetti che vantavano conoscenze all'interno dell'ente appaltante e non erano sgraditi alla cosca camorristica egemone. Quanto al IL, titolare di un'impresa che aveva preso parta alla gara (poi non aggiudicatasi per pochi decimi di differenza rispetto al maggior ribasso), egli aveva colloquiato con RI Gennaro e RI ND, soggetti interessati alla gara tramite l'impresa del IL e il dialogo, pur non avendo fornito la prova che l'istante avesse ottenuto le informazioni incriminanti (cioè il dato sicuro del numero di imprese partecipanti, ma soprattutto, della percentuale di ribasso), aveva però disvelato la sua consapevolezza circa la irregolarità della condotta degli interlocutori, egli avendo formulato considerazioni in ordine alla strategia migliore per aggiudicarsi l'appalto, affermando l'utilità di conoscere la percentuale di ribasso piuttosto che il numero dei partecipanti e il rischio che si correva a procedere in tal modo, pur considerando tale modo di agire necessario per guadagnare. Inoltre, i giudici della riparazione hanno valorizzato la circostanza che il IL, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva mentito: egli, infatti, aveva affermato di aver discusso solo del numero dei partecipanti, ciò che il tenore del dialogo smentiva, egli avendo invitato i RI a farsi dire dal 2 K proprio contatto interno all'ente appaltante (un dipendente comunale) quale fosse il ribasso offerto, piuttosto che il numero dei partecipanti. Tale comportamento è stato considerato macroscopicamente imprudente, atteso che il IL era in rapporti di affari con i suoi interlocutori, come dal medesimo pacificamente ammesso, oltre che causalmente collegato all'emissione del titolo, avendo l'istante contributo con tale condotta a configurare gli estremi del suo concorso morale nella turbativa d'asta che avrebbe dovuto realizzarsi proprio procacciandosi le informazioni segrete delle quali i tre avevano discusso, avendo per di più tenuto il comportamento mendace nei termini sopra richiamati.
2. La difesa ha proposto ricorso, formulando