Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2020, n. 14464
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari nel procedimento a carico di: IA SI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 27/06/2019 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/06/2019, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 08/06/2017 dal Tribunale di Trani, con la quale IA SI era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di ricettazione di un assegno circolare falsificato e di truffa (a lui ascritti in concorso con IA ON, assolta per non aver commesso il fatto), nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile CENTRO CARRELLI ELEVATORI s.r.I., costituitasi parte civile in persona del liquidatore
GIBIN
Claudio. N In particolare, la Corte d'Appello - previa esclusione della ricettazione, ritenendo configurabile un concorso del IA nel reato presupposto di cui agli artt. 491 e 492 cod. pen. - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla riqualificazione del delitto di ricettazione in quello di falsità in assegno. Si evidenzia la manifesta illogicità della decisione, contrastante con il giudicato assolutorio formatosi nei confronti di IA ON, e priva di qualsiasi elemento idoneo a comprovare una condotta del ricorrente volta alla contraffazione del titolo, non essendo tra l'altro il IA in possesso della strumentazione necessaria a confezionare un titolo la cui apparente autenticità aveva prima facie tratto in inganno non solo la persona offesa, ma anche l'istituto bancario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso