Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19914
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Testo completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma in data 28/06/2022 emessa nei confronti di K E, nato in Gambia il 08/07/2000;visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza;udita la relazione svolta dal Consigliere R C;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G R, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. peri., rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha rigettato la richiesta della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di K E, per i delitti di tentato omicidio e sequestro di persona. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha presentato ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto sarebbe stato erroneamente considerato come omissione un mero refuso, consistito nella mancata indicazione testuale della fattispecie di cui all'art. 605 cod. proc. pen. nella richiesta cautelare, interpretando il tutto come volontà del pubblico ministero di non impugnare l'ordinanza reiettiva della richiesta cautelare in relazione al delitto di sequestro di persona, nonostante dalla complessiva articolazione dell'atto di impugnazione si evincessero chiaramente le argomentazioni a sostegno dell'appello anche in riferimento a tale condotta delittuosa.
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