Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 12/05/2023, n. 20267

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 12/05/2023, n. 20267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20267
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CINGOLANI MIRCO nato a OSIMO il 13/02/1978 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
lette/sentite le conclusioni del

PG RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 gennaio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Fermo ha rigettato l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. avanzata dal difensore di C M, finalizzata ad ottenere la restituzione in termini per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in data 4 novembre 2022, per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il G.I.P. ha, in particolare, motivato il provvedimento reiettivo affermando che si era perfezionata la conoscenza legale del decreto di condanna mediante l'avvenuta sua notifica al domiciliatario indicato e nominato dal condannato, con conseguente insussistenza di nessun ulteriore onere di notificazione gravante a carico dell'autorità giudiziaria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione C M, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione degli artt. 175, comma 2, e 462 cod. proc. pen.;
111 Cost.;
6, comma 3, CEDU. Deduce il ricorrente di essere persona senza fissa dimora e di avere eletto domicilio presso il nominando difensore di ufficio al momento dell'effettuazione del controllo etilometrico e della conseguente iscrizione del presente giudizio penale. Successivamente, quindi, non aveva più avuto alcun tipo di notizia - non essendo riusciti i tentativi di contattarlo mediante lettera raccomandata A/R da parte del difensore di ufficio - fin quando nei primi giorni del 2023, recatosi presso gli uffici della polizia di Fermo per avere informazioni circa il provvedimento di sospensione della sua patente di guida, aveva avuto cognizione dell'avvenuta nomina di un difensore di ufficio, da cui, in data 4 gennaio 2023, aveva appreso dell'intervenuta emissione del decreto penale di condanna nei suoi confronti. Conseguentemente, il suo difensore aveva depositato istanza di remissione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., rigettata con l'ordinanza impugnata. Avrebbe, in particolare, errato il G.I.P. del Tribunale di Fermo per essersi arrestato alla mera verifica della regolarità formale dell'effettuata notifica del decreto penale di condanna al difensore di ufficio, senza accertarsi dell'avvenuta effettiva conoscenza di tale provvedimento da parte del condannato, in tal maniera violando il disposto dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nonché il principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. Gli sarebbe stata negata, infatti, la possibilità di conoscere tempestivamente il provvedimento di condanna, con conseguente preclusione della facoltà di accedere al contraddittorio garantitogli mediante la presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi