Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20267

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20267
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 gennaio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Fermo ha rigettato l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. avanzata dal difensore di CI RC, finalizzata ad ottenere la restituzione in termini per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in data 4 novembre 2022, per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il G.I.P. ha, in particolare, motivato il provvedimento reiettivo affermando che si era perfezionata la conoscenza legale del decreto di condanna mediante l'avvenuta sua notifica al domiciliatario indicato e nominato dal condannato, con conseguente insussistenza di nessun ulteriore onere di notificazione gravante a carico dell'autorità giudiziaria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione CI RC, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione degli artt. 175, comma 2, e 462 cod. proc. pen.;
111
Cost.;
6, comma 3, CEDU. Deduce il ricorrente di essere persona senza fissa dimora e di avere eletto domicilio presso il nominando difensore di ufficio al momento dell'effettuazione del controllo etilometrico e della conseguente iscrizione del presente giudizio penale. Successivamente, quindi, non aveva più avuto alcun tipo di notizia - non essendo riusciti i tentativi di contattarlo mediante lettera raccomandata A/R da parte del difensore di ufficio - fin quando nei primi giorni del 2023, recatosi presso gli uffici della polizia di Fermo per avere informazioni circa il provvedimento di sospensione della sua patente di guida, aveva avuto cognizione dell'avvenuta nomina di un difensore di ufficio, da cui, in data 4 gennaio 2023, aveva appreso dell'intervenuta emissione del decreto penale di condanna nei suoi confronti. Conseguentemente, il suo difensore aveva depositato istanza di remissione in termini ex art. 175