Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2021, n. 35466
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La procura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale.
Sul provvedimento
Testo completo
3546612 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - CONFINI CARLO DE CHIARA - Presidente di Sezione - Ud. 26/10/2021 MASSIMO FERRO - Consigliere - U.P.cam. - R.G.N. 25726/2015 ALBERTO GIUSTI Consigliere - Gear 35466 Rep. -Rel. Consigliere - CHIARA GRAZIOSI C.U. ROSSANA MANCINO - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE -Consigliere - ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - ANTONIO SCARPA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25726-2015 proposto da: MARGOLLICCI RAFFAELE, MARGOLLICCI MICHELE WALTER, MARGOLLICCI ROMANO, in proprio e nella qualità di eredi di C G, MARGOLLICCI MIRANDA, MARGOLLICCI ARCANGELA GRAZIA CRISTINA, nella qualità di eredi di Criasia Giuseppina, MARGOLLICCI ARCANGELA, MARGOLLICCI LUCIA AUSILIA MARIA, nella qualità di eredi di M G, MARGOLLICCI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 241, presso lo studio dell'avvocato 1 482/2 M S, rappresentati e difesi dall'avvocato FERNANDO ANTONUCCI;
- ricorrenti -
contro
DE VITA ROSANNA, in proprio e nella qualità di erede di B G, BREDICE GIOVANNI, BREDICE MARIDORA nella qualità di eredi di Bredice Giuseppe, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentati e difesi dall'avvocato NATALE CLEMENTE;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1476/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/09/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI quale chiede che, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, il procedimento venga rimesso per la decisione alla competente sezione semplice.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 1995 G B e R D V, coniugi proprietari di immobile sito in Castelnuovo della Daunia, convenivano davanti al giudice di pace Walter Margollicci e Raffaele Margollicci, proprietari di immobili confinanti, adducendo che essi avevano occupato parte della loro proprietà e chiedendo pertanto il rilascio, previa regolazione del confine e apposizione dei termini. I convenuti si costituivano, resistendo e chiedendo in via riconvenzionale che fosse dichiarata l'intervenuta usucapione dell'area controversa. La causa veniva dapprima rimessa per competenza al Pretore di Lucera e poi, per l'unificazione del giudice di primo grado, al Tribunale, che disponeva tra l'altro l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Giuseppina Criasia e zly Romano Margollicci (rispettivamente madre e fratello dei convenuti) e quindi emetteva sentenza n. 287/2004, nella quale individuava i confini e ordinava i convenuti e i chiamati al rilascio di una striscia di terreno larga un massimo di 5,39 metri ed un minimo di 1,82 metri, per una complessiva superficie di 1325 metri quadri, respingendo la domanda riconvenzionale. Avendo i soccombenti proposto gravame, la Corte d'appello di Bari con sentenza parziale n. 4561/2011 lo rigettava quanto alla domanda riconvenzionale e con sentenza definitiva n. 1476/2014 lo rigettava per il resto, confermando quindi del tutto la sentenza di primo grado.
2. Le parti soccombenti, per successione divenute nelle more Arcangela Grazia Cristina, Lucia Ausilia Maria, Maria, Michele, Miranda, Raffaele, Romano e Walter Margollicci, hanno presentato ricorso sulla base di due motivi. Si sono difesi con controricorso R D V nonché, quali eredi di G B, G e M B.
2.1 In via preliminare i controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale nella copia loro notificata;
hanno poi eccepito inammissibilità per violazione dell'articolo 360 bis c.p.c. argomentando in seguito sul contenuto del ricorso in modo approfondito, e concludendo per l'inammissibilità o comunque per il rigetto.
2.2 Chiamata la causa alla camera di consiglio del 17 maggio 2019, i ricorrenti depositavano memoria difensiva, in cui in primis controbattevano l'eccezione di nullità del ricorso per difetto della procura speciale nella copia notificata ai controricorrenti adducendo che "la procura non deve essere notificata alle controparti, potendo detta procura essere contenuta in un foglio a parte o in un separato atto (procura notarile o altro)", dal momento che l'unico requisito "è la preesistenza della procura alla notifica del ricorso". E nel notificato ricorso "è detto che vi è una procura a margine, e sul margine vi è la dicitura vi è procura speciale>> con la sigla del difensore (non è necessaria una sottoscrizione per esteso), anzi non vi è necessità di sottoscrizione alcuna alla procura, essendo sufficiente la sottoscrizione dell'atto da parte del difensore, la quale si intende estesa anche alla procura, come sempre ribadito dalla Suprema Corte, sicché la controparte ha piena conoscenza dell'esistenza (e collocazione) della procura speciale precedente o contestuale all'atto notificato con la dichiarazione di conformità da parte dell'Ufficiale Giudiziario". D'altronde la controparte, non sussistendo appunto necessità di notifica della procura su atto separato, del contenuto della procura può prendere visione in cancelleria "e rilevare eventuali carenze, potendo essere rilevate d'ufficio in ogni momento". Peraltro, "qualora l'originale del ricorso per Cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso in quanto la predetta copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale, e tra essi è da ritenere compresa la attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione" (si cita Cass. 4548/2011).
2.3 La causa è stata trattata dalla Seconda Sezione Civile nella adunanza camerale del 2 luglio 2020, all'esito della quale è stata depositata 1'8 aprile 2021 ordinanza interlocutoria con cui si è disposta la trasmissione degli atti ai sensi dell'articolo 374 c.p.c. in relazione alla questione di inammissibilità per vizio della procura.
2.4 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso che, "in caso di procura speciale per il giudizio di legittimità, a margine o in calce al ricorso ovvero rilasciata su foglio separato, ai sensi dell'articolo 369, secondo comma, n.3, cod. proc. civ., la verifica dell'anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell'impugnazione e della riferibilità del ricorso all'effettivo difensore del ricorrente possa esser compiuta anche solo mediante l'esame dell'originale dell'atto depositato in cancelleria, ai sensi dell'articolo 369, primo comma, cod. proc. civ., e che la accertata sussistenza dei suddetti requisiti renda il ricorso proposto pienamente ammissibile", per cui "il procedimento andrà rimesso per la decisione alla competente sezione semplice". RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Occorre in primis riassumere il contenuto della ordinanza interlocutoria in ordine alle tematiche giustificanti l'applicazione dell'articolo 374 c.p.c.. 3.1 La sezione remittente dà atto della mancanza, nella copia del ricorso notificata ai controricorrenti, della trascrizione della procura speciale, la quale risulta però apposta a margine dell'originale del ricorso depositato in cancelleria, nella copia rinvenendosi unicamente la dicitura “vi è procura speciale", siglata in calce dal difensore. Si dà atto poi che il giudizio di primo grado è stato avviato con citazione notificata il 17 ottobre 1995, e quindi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 83 c.p.c. come novellato dall'articolo 45 l. 69/2009 - applicabile infatti ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore di tale legge -. Richiamata allora la disciplina della procura speciale per il ricorso in cassazione di cui agli articoli 365, 366 e 369, secondo comma, c.p.c., si osserva che la giurisprudenza di questa Suprema Corte "ha da tempo precisato che la nozione di procura speciale contenuta nelle norme che regolano il giudizio di cassazione ha una valenza diversa da quella che figura nell'art. 83 c.p.c.", in quanto quest'ultimo delinea, in contrapposizione alla "procura generale", la procura relativa a un determinato giudizio o gruppo di giudizi, laddove gli articoli 365 ss. c.p.c. prevedono che la procura sia conferita ex professo con specifico riferimento al giudizio da instaurarsi dinanzi alla Corte di Cassazione, così che, "ogni qualvolta si tratti di adire il giudice di legittimità, la parte manifesti in modo univoco la sua volontà concreta ed attuale di dare vita a quella determinata fase processuale e che a tanto si determini sulla base di una specifica e ponderata valutazione della sentenza da impugnare o, comunque, delle peculiari situazioni già determinatesi nel corso delle pregresse fasi processuali". Si invoca S.U. 17 maggio 1961 n. 1161, massimata infatti come segue: "L'espressione 'procura speciale' usata dall'art. 365 cod. proc. civ. a proposito del ricorso per Cassazione e quindi anche dell'istanza per regolamento di giurisdizione, che deve essere proposta con l'osservanza delle norme previste per il ricorso ordinario - ha una portata diversa e più specifica di quella che alla stessa espressione è stata attribuita nello art. 83 stesso codice;
mentre in questa ultima norma designa, in contrapposizione alla 'procura generale', destinata a valere per tutti i giudizi, la procura relativa ad un determinato giudizio o gruppo di giudizi, nella prima norma sta, invece, a sottolineare l'esigenza che la procura sia conferita 'ex professo' con particolare e preciso riferimento alla fase o grado del processo da instaurarsi dinanzi alla Cassazione. Sotto questo