Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2018, n. 06591

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2018, n. 06591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06591
Data del deposito : 16 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 9647-2012 proposto da: UNICREDIT S.P.A. P.I. 00348170101, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA

70, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S F, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

V V, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M I, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 919/2011 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2011 R.G.N. 1453/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. F D G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato S F. ud. 07-11-17! r.g. n. 9647/12 SVOLGIMENTO del

PROCESSO

La S.p.a. UNICREDIT S.p.a. proposto ricorso per cassazione

contro

V V avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, n. 919 in data 14 settembre - 11 ottobre 2011, che aveva rigettato il gravame interposto dalla medesima società nei riguardi della pronuncia n. 1387/31-03-2010, resa dal locale giudice del lavoro, di accoglimento delle domande, di cui all'atto introduttivo del giudizio, depositato il 25-11-2009, nell'interesse dell'attore V, dipendente della Cassa di risparmio di Torino S.p.a., in seguito incorporata da UniCredit S.p.a. con decorrenza primo luglio 2002, come impiegato sin dall'aprile 1972 e poi come funzionario dal 1993, sino al 30-09-2002, epoca di cessazione del rapporto, allorché il predetto rivestiva la qualifica di quadro direttivo di quarto livello, istanze volte ad ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze sul trattamento di fine rapporto in ragione della incidenza su quest'ultimo del premio di anzianità erogatogli nell'anno 1997, nonché dei compensi ricevuti a titolo di lavoro straordinario per gli anni 1982/1993 e d'indennità sostitutiva delle ferie non godute, corrisposta per l'anno 2002, il tutto in ragione della complessiva somma di 2764,84 euro, oltre accessori. La sentenza qui impugnata ha fondato, essenzialmente, la decisione sui principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 6204 del 15/03/2010 (che rigettò il ricorso, ex art. 420-bis c.p.c., co. II, della stessa UNICREDIT avverso pronuncia del Tribunale di Torino n. 3003, depositata il 24/07/2008), principi secondo cui in tema di trattamento di fine rapporto dei dirigenti e dei quadri direttivi delle Casse di risparmio, l'art. 87 del c.c.n.l. dell'il aprile 1991 per il personale direttivo delle Casse di risparmio e l'art. 65 del c.c.n.l. dell'Il luglio 1999 ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali, nella parte concernente i quadri direttivi di terzo e quarto livello, devono essere interpretati nel senso di non escludere dalla retribuzione annua utile ai finì del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme percepite per premio di anzianità alla scadenza del venticinquesimo anno di servizio e per ferie non godute. La mancanza, nella disciplina collettiva di settore (in particolare, l'art. 40 del c.c.n.l. del 9 marzo 1983, l'art. 40 del c.c.n.l. del 19 marzo 1987 e l'art. 44 del c.c.n.l. del 16 gennaio 1991) di un'espressa esclusione, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, dei compensi per lavoro straordinario svolto in modo non occasionale, si interpreta nel senso che le parti collettive non hanno inteso avvalersi della facoltà derogatoria del regime legale prevista dall'art. 2120, secondo comma, cod. civ. (conforme Cass. n. 5569 del 2009). Le informazioni e osservazioni, che, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. civ., possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale indicata dalla parte, sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere unilaterale, ad identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo, rilevante ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., ma, salva l'ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un'intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella ud. (17-11-17 / r.g a 9647112 nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice (conformi Cass. nn. 3081 del 2002 e 11464 del 2004). Veniva, tra l'altro, pure richiamata la motivazione della sentenza di questa Corte n. 2796 del 19/12/2007 - 06/02/2008, laddove era stato ricordato il recupero del valore preminente della funzione nomofilattica, rafforzato anche a seguito del già menzionato art. 420 bis, sicché in tale ottica era stata attribuita, come detto, alla sentenza di legittimità una funzione nomofilattica ed insieme di contenimento del contenzioso sindacale, per pervenirsi ad un dictum giurisdizionale che, per la sua tendenziale efficacia generalizzata, persegue con la certezza del diritto anche indubbie finalità deflattive. Orbene, il ricorso di UNICREDIT è fondato su due articolati motivi, cui ha resistito il V mediante controricorso. Il Pubblico Ministero in sede, come requisitoria scritta in data sette aprile 2017, citando l'art.87 del c.c.n.l. 1991, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando l'ordinanza di Cass. n. 16591 del 21/07/2014 (che aveva rigettato il ricorso della medesima UNICREDIT contro altra pronuncia emessa dalla Corte torinese). La società ricorrente in vista della già fissata adunanza in camera di consiglio aveva depositato memoria illustrativa, con allegati vari tra cui la relazione ex artt. 375 e 380-bis c.p.c. in data 19-04-2014 relativa al ricorso n. 19324/2012 R.G. di UNICREDIT S.p.a.

contro

ZEVERINI

Pietro, avverso la Corte di Appello di Roma n. 9405/5 dic. 2011 - 20 febbraio 2012 in tema di computabilità dei premi aziendali corrisposti da istituti di credito nel t.f.r. dei dirigenti e dei quadri direttivi, segnatamente con riferimento alla somma pretesa a titoli differenze sul t.f.r., liquidato senza inclusione nella base di calcolo dei premi di fedeltà corrisposti all'istante, che rivestiva la qualifica di quadro direttivo. Con l'anzidetta relazione si proponeva il rigetto del ricorso, per cui tuttavia il collegio, all'esito dell'adunanza camerale fissata per l'otto luglio 2014, riteneva però non sussistenti i requisiti per la trattazione in camera di consiglio, disponendo perciò la pubblica udienza. Il collegio, pertanto, ritenutane l'opportunità, disponeva la trattazione anche di questo secondo ricorso in sede di pubblica udienza come da ordinanza interlocutoria in data 17 maggio - primo giugno 2017. All'esito, le parti hanno depositato ancora memorie ex art. 378 c.p.c. MOTIVI della

DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione dell'art. 87 del C.C.N.L.

ACRI

Dirigenti e Funzionari dell'11.4.1991, dell'art. 87 del C.C.N.L.

ACRI

Dirigenti e Funzionari 16.06.95, dell'art. 65 C.C.N.L. ABI 11.07.1999, in relazione ed in conseguenza della violazione del primo e del secondo comma dell'art. 1362, nonché degli artt. 1363, 1367, 2099 e 2120 cc;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n.ud. 07-11-17 / r.g. n. 9647/12 3 e n. 5 c.p.c.). In particolare, UNICREDIT deduce che la sentenza impugnata, relativamente alla computabilità dello straordinario non occasionale nel calcolo del trattamento di fine rapporto, aveva finito per omologare le discipline del personale direttivo e non;
che parimenti risultava errato quanto opinato dalla Corte territoriale in ordine al premio di anzianità, laddove era improprio il richiamo giurisprudenziale alla disciplina dei dipendenti Fiat;
che non vi era stata un'approfondita disamina della normazione collettiva di riferimento, essendo intervenute affermazioni meramente apodittiche, con conseguenti omissioni a dir poco indiscutibili;
che una corretta analisi della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva nella specie operante avrebbe consentito di ravvisare una regolamentazione del computo del t.f.r. diversa e in deroga di quella prevista dall'art. 2120 c.c., riguardo all'incidenza sia del premio per il 25° anno di anzianità aziendale, percepito nel 1997, sia delle indennità ferie non godute, laddove l'art. 2120 faceva riferimento ad emolumenti corrisposti a titolo non occasionale, mentre la contrattazione collettiva aveva riguardo agli emolumenti aventi "carattere continuativo" (anche se con corresponsione periodica);
che quanto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, perciò anch'essa eccezionale e carente del requisito della continuatività, invece richiesto dalla disciplina collettiva di settore, non poteva disconoscersi la sua natura risarcitoria, quindi non retributiva;
che peraltro le argomentazioni svolte dalla succitata pronuncia di Cass. n. 6204/10 non erano pertinenti al caso di specie, poiché l'ampia analisi in essa contenuta aveva investito le disposizioni della contrattazione collettiva applicabile al personale non direttivo. Con il secondo motivo UNICREDIT S.p.a. ha lamentato, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del C.C.N.L.
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