Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/08/2018, n. 21519
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8006-2015 proposto da: I S S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato S T, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, G M;- ricorrente -contro PZZI OTELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA CAVOUR, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato M I;- controricorrente - avverso la sentenza n. 795/2014 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 18/09/2014 R.G.N. 1308/2013;R. Gen. N. 8006/2015 Rilevato che: 1.1. con ricorso al Tribunale di Milano O P, dipendente di Intesa Sanpaolo S.p.A., conveniva in giudizio la società al fine di ottenerne la condanna al pagamento di talune voci retributive incidenti su t.f.r. (premio di anzianità ed elargizione per l'abitazione) invocando le sentenze favorevoli rese da questa Corte ex art. 420 bis cod. proc. civ. (così Cass. 15 marzo 2010, n. 6204);1.2. il Tribunale respingeva la domanda;1.3. la Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione impugnava, riteneva fondate le pretese e condannava la Banca al pagamento in favore dell'appellante di euro 10.263, 82 (di cui euro 3.074,86 per incidenza sul t.f.r. del premio di anzianità ed euro 7.188,96 per incidenza dell'elargizione per abitazione);riteneva la Corte territoriale, quanto al premio di anzianità, che si trattasse di un emolumento il quale, lungi dall'avere carattere eccezionale ovvero occasionale, rientrava nel calcolo da effettuarsi ai seni dell'art. 2120 cod. civ., non emergendo che le parti collettive (art. 94 c.c.n.l. 22 giugno 1995 Assicredito) avessero espresso alcuna volontà nel senso di escludere lo stesso dal computo della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del t.f.r.;quanto all'elargizione per abitazione, corrisposta al funzionario trasferito con familiari conviventi, pur in assenza di un diretto riconoscimento nella normativa contrattuale di settore, ne evidenziava il carattere continuativo e periodico, rilevandone l'avvenuta corresponsione per diversi anni consecutivi, ed escludeva che la stessa fosse stata corrisposta a titolo, anche parziale, di rimborso spese, sottolineando sottolineando che il funzionario trasferito poteva ricevere tale erogazione forfetaria senza dover dimostrare di aver sostenuto spese specifiche e che, R. Gen. N. 8006/2015 nella specie, vi era anche stato l'assoggettamento a contribuzione degli importi a tale titolo percepiti;riteneva, altresì, che l'indicata elargizione non fosse assimilabile al trattamento corrisposto con finalità similari previsto dall'art. 53 c.c.n.l. personale direttivo aziende di credito, consistente sostanzialmente in un risparmio sul canone di locazione, prescindendo la stessa dalla concreta sistemazione abitativa del dipendente trasferito;considerava, pertanto, tale elargizione computabile nella base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto escludendo che l'importo della stessa pattuito in misura forfetizzata a livello individuale comprendesse anche l'eventuale incidenza sul t.f.r.;2. avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale Intesa Sanpaolo S.p.A. propone ricorso per cassazione fondato su un motivo;3. O P resiste con controricorso;4. la società ha depositato memoria. Considerato che:1.1. con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 53 del c.c.n.l. per il personale direttivo delle aziende di credito del 1990 e dell'art. 2697 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.);lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che l'erogazione al funzionario trasferito di una somma di denaro in occasione del trasferimento (e per il periodo dal 25 ottobre 1991 e fino all'ottobre 2000 v. pag. 6 del ricorso per cassazione) potesse essere stata corrisposta per 'finalità similari' a quelle che caratterizzano i trattamenti previsti, in favore del funzionario trasferito, dall'art. 53 del c.c.n.I.;R. Gen. N. 8006/2015 rileva che anche l'elargizione per cui è causa, come quelle di cui alla norma pattizia, non è diretta a rimborsare spese effettive;evidenzia che tra gli emolumenti di cui all'indicata norma sono anche previste una 'diaria' e soprattutto la fornitura di un 'alloggio nella nuova sede di residenza', la cui finalità è proprio quella di alleviare il disagio connesso al cambio dell'abitazione e della residenza familiare, ovvero la medesima finalità che, a dire della Corte del merito, è alla base dell'erogazione de qua;non si giustificherebbe, pertanto, secondo la società, il diverso trattamento in termini di inclusione dell'erogazione nella base di calcolo del t.f.r., derivando, al contrario, in via immediata e diretta la sua esclusione dal computo suddetto dal richiamato art. 69 c.c.n.l. di categoria, con la conseguenza che è del tutto irrilevante verificare la natura dell'erogazione in discussione, in presenza della deroga contrattuale ai sensi dell'art 2120, co. 2, cod. civ.;censura, inoltre, la sentenza impugnata per aver ritenuto incombente sulla Banca l'onere di provare l'equivalenza del trattamento di cui all'art. 53 c.c.n.l. e della c.d. erogazione abitativa;
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