Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2020, n. 25950
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 37517-2019 proposto da: FEDERICI ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 321, presso lo studio dell'avvocato D M, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DISTRETTUALE DISCIPLINA UMBRIA;- intimati - avverso la sentenza n. 135/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 31/10/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2020 dal Consigliere R M;udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato D M. FATTI DI CAUSA 1. Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che nei confronti dell'avvocato R F fu aperto procedimento disciplinare a seguito della nota datata 28 ottobre 2009 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia inoltrava informativa avente ad oggetto l'azione penale esercitata per i reati previsti e punti dagli artt. 382,640, comma 2 , n.2 e 61 , n.11 , 380 c.p. per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, millantato credito presso il Consigliere relatore nel procedimento, pendente innanzi al Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza del giudice amministrativo che aveva rigettato la domanda di P G, della quale rappresentava gli interessi, e alla quale, con artifizi e raggiri, riferiva svariate circostanze tali da indurre in errore in ordine a modalità e strategie difensive sostenute nel giudizio e, a suo dire, avallate dal Consigliere relatore, nonché sulle prospettive favorevoli quanto all'esito del giudizio, facendosi consegnare, in più occasioni, somme di denaro, per sé e asseritamente destinate al predetto Consigliere, con l'aggravante di aver ingenerato nella persona offesa (la Pettinelli) un pericolo immaginario, per la sua incolumità e per quella dello stesso legale, rappresentando asserite Ric. 2019 n. 37517 sez. SU - ud. 15-09-2020 -2- rivendicazioni del Comune di Assisi (che aveva rilasciato il permesso in sanatoria ai confinanti della Pettinelli e che era stato impugnato in sede amministrativa);infine, per avere arrecato nocumento agli interessi della parte assistita nel predetto procedimento amministrativo dando comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del procedimento, non consentendole la partecipazione all'udienza pubblica, celando la conclusione sfavorevole del giudizio e tentando di convincerla di un diverso esito, conseguendo ingenti profitti, pari ad euro 15.000, con il pretesto di doversi procurare il favore del predetto Consigliere, e all'ulteriore somma di euro 17.846,00. 2. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del procedimento disciplinare, inflisse all'incolpata la sanzione della radiazione per aver posto in essere condotte non conformi alla deontologia professionale, consistite nell'aver costruito fatti e circostanze non corrispondenti al vero, inducendo la cliente a sborsare ingenti somme per compensi legali e per corrompere un giudice del Consiglio di Stato, a suo dire già avvicinato e pronto a favorire il buon esito della causa, nonché a millantare conoscenze e contatti con il consulente nominato dal Consigliere di Stato che avrebbe ritrattato alcuni punti della sua relazione tecnica, contrari alla tesi della parte assistita, usufruendo, peraltro, delle difese di altro collega, così dimostrandosi inidonea ad assolvere, con adeguata competenza, l'incarico assunto accaparrando la cliente screditando il precedente difensore, con modi non improntati a correttezza e decoro. 3.11 Consiglio nazionale ha rigettato il gravame svolto dall'avvocato F. 4. Al riguardo, premessa l'applicabilità, ratione temporis, della riforma dell'ordinamento professionale forense e la perentorietà del termine per l'indicazione dei testimoni a discarico, alla stregua della norma primaria (art.59, co.1, lett. d) n.4 legge n.247/2012) e regolamentare (art.21, co. 2, lett. d) reg. CNF n. 2/2014), il Consiglio nazionale rimarcava che, all'esito del testimoniale acquisito alla causa, erano risultati comprovati tutti gli addebiti disciplinari ascritti e che, al di là dell'istruttoria esperita, la produzione in giudizio del giudicato penale rendeva superflua e Ric. 2019 n. 37517 sez. SU - ud. 15-09-2020 -3- irrilevante ogni ulteriore attività istruttoria, anche disposta d'ufficio, per essere stati definitivamente accertati, in sede penale, i fatti rilevanti ai fini del giudizio disciplinare, con decisione (all'esito del concordato con rinuncia ai motivi di appello, ex artt. 599, co.4 e 599-bis cod.proc.pen.) con valore di giudicato sostanziale, dalla quale si evinceva l'ammissione di responsabilità per i reati contestati e la rinuncia ad ogni ulteriore contestazione giudiziale al riguardo;inoltre, riteneva inammissibile, perché non dedotta tempestivamente con i motivi di gravame, l'eccezione di nullità della decisione per irregolare composizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che comunque rigettava in considerazione della natura e funzione amministrativa dell'attività svolta e dei provvedimenti adottati;respingeva, infine, la domanda di riduzione, in senso più mite, della sanzione comminata, sulla scorta dei precedenti disciplinari dell'incolpata, della gravità dei comportamenti elusivi dei principi fondamentali di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, diligenza e competenza in grado di compromettere, in modo assai pregiudizievole, l'immagine della categoria, tenuto altresì conto del comportamento processuale dell'incolpata, consistito nell'invio di richieste di rinvio a poche ore dall'udienza, nella proposizione di richieste istruttorie tardive e pretestuose, infine, dell'elevatissimo grado di disvalore della condotta.
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