Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2020, n. 25950
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 37517-2019 proposto da: FE OS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PRATI FISCALI
321, presso lo studio dell'avvocato DARIO MASINI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DISTRETTUALE DISCIPLINA UMBRIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 135/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 31/10/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2020 dal Consigliere ROSSANA MANCINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Dario Masini.
FATTI DI CAUSA
1. Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che nei confronti dell'avvocato OS ED fu aperto procedimento disciplinare a seguito della nota datata 28 ottobre 2009 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia inoltrava informativa avente ad oggetto l'azione penale esercitata per i reati previsti e punti dagli artt. 382,640, comma 2 , n.2 e 61 , n.11 , 380 c.p. per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, millantato credito presso il Consigliere relatore nel procedimento, pendente innanzi al Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza del giudice amministrativo che aveva rigettato la domanda di TI IA, della quale rappresentava gli interessi, e alla quale, con artifizi e raggiri, riferiva svariate circostanze tali da indurre in errore in ordine a modalità e strategie difensive sostenute nel giudizio e, a suo dire, avallate dal Consigliere relatore, nonché sulle prospettive favorevoli quanto all'esito del giudizio, facendosi consegnare, in più occasioni, somme di denaro, per sé e asseritamente destinate al predetto Consigliere, con l'aggravante di aver ingenerato nella persona offesa (la TI) un pericolo immaginario, per la sua incolumità e per quella dello stesso legale, rappresentando asserite Ric. 2019 n. 37517 sez. SU - ud. 15-09-2020 -2- rivendicazioni del Comune di AS (che aveva rilasciato il permesso in sanatoria ai confinanti della TI e che era stato impugnato in sede amministrativa);
infine, per avere arrecato nocumento agli interessi della parte assistita nel predetto procedimento amministrativo dando comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del procedimento, non consentendole la partecipazione all'udienza pubblica, celando la conclusione sfavorevole del giudizio e tentando di convincerla di un diverso esito, conseguendo ingenti profitti, pari ad euro 15.000, con il pretesto di doversi procurare il favore del predetto Consigliere, e all'ulteriore somma di euro 17.846,00. 2. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del procedimento disciplinare, inflisse all'incolpata la sanzione della radiazione per aver posto in essere condotte non conformi alla deontologia professionale, consistite nell'aver costruito fatti e circostanze non corrispondenti al vero, inducendo la cliente a sborsare ingenti somme per compensi legali e per corrompere un giudice del Consiglio di Stato, a suo dire già avvicinato e pronto a favorire il buon esito della causa, nonché a millantare conoscenze e contatti con il consulente nominato dal Consigliere di Stato che avrebbe ritrattato alcuni punti della sua relazione tecnica, contrari alla tesi della parte assistita, usufruendo, peraltro, delle difese di altro collega, così dimostrandosi inidonea ad assolvere, con adeguata competenza, l'incarico assunto accaparrando la cliente screditando il precedente difensore, con modi non improntati a correttezza e decoro.
3.11 Consiglio nazionale ha rigettato il gravame svolto dall'avvocato ED.
4. Al riguardo, premessa l'applicabilità, ratione temporis, della riforma dell'ordinamento professionale forense e la perentorietà del termine per l'indicazione dei testimoni a discarico, alla stregua della norma primaria (art.59, co.1, lett. d) n.4 legge n.247/2012) e regolamentare (art.21, co. 2, lett. d) reg. CNF n. 2/2014), il