Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/2019, n. 09041

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/2019, n. 09041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09041
Data del deposito : 1 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19461-2016 proposto da: UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI

134, presso lo studio dell'avvocato L F, rappresentata e difesa dall'avvocato A P,

- ricorrente -

contro

B F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell'avvocato N D P, rappresentato e difeso dall'avvocato F S;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 698/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/02/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere GIUSEPPE BRONZINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati A B per delega orale dell'avvocato L F ed E S T per delega dell'avvocato F S.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale del lavoro di Venezia accoglieva parzialmente la domanda di B F diretta all'accertamento del diritto a vedere incluso nel trattamento economico in godimento all'atto del suo passaggio dall'Azienda telefonica di stato all'Università di Venezia Ca' Foscari (in data 1.12.1993) delle somme percepite a titolo di premio di incentivazione e di premio industriale in quanto accertava che si trattava di emolumenti da considerare quale parte integrante dell'assegno ad personam spettante ai lavoratori che optavano per il passaggio destinato, però, ad essere riassorbito in conseguenza delle successive progressioni economiche. La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza impugnata rigettando i separati appelli preventivamente riuniti di entrambe le parti. La Corte rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dall'Università Ca' Foscari poiché rilevava che, pur essendo il passaggio del Barufatto Ric. 2016 n. 19461 sez. SU - ud. 27-02-2018 -2- dall'Azienda telefonica di stato all'Università avvenuto nel 1993, si trattava di un illecito permanente che era perdurato anche in un'epoca successiva al 1.7.1998 e la domanda era stata espressamente limitata al periodo successivo al 1.7.1998;
infine si osservava che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la giurisdizione del G.A. in materia di pubblico impiego contrattualizzato ha carattere residuale ed eccezionale e che per comportamenti protratti nel tempo si deve consentire, come nel caso di specie, di valutare unitariamente la fattispecie. In ordine alla riproposta eccezione di prescrizione la Corte territoriale rilevava che era stata interrotta dalla lettera del 30.11.1998, di cui non era stata offerta una completa documentazione, ma che risultava riscontrata dal Rettore con lettera del 25.1.1999 cui aveva anche replicato il lavoratore per cui si doveva considerare la richiesta pervenuta. Gli emolumenti relativi al premio industriale ed al compenso di incentivazione rientravano nel trattamento economico in godimento da prendere (ex legge n. 58/92) in considerazione al momento del passaggio in quanto poiché avevano carattere di generalità, fissità e continuità e- quindi- carattere retributivo, come già riconosciuto dalla Corte di legittimità. L'appello del lavoratore veniva respinto in quanto / il mantenimento del trattamento retributivo percepito al momento del passaggio attraverso un assegno ad personam era soggetto al principio generale del riassorbimento in caso di miglioramento economico, come nella specie avvenuto.

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'Università Ca' Foscari con tre motivi corredati da memoria;
si è costituito il Burafatto con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
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