Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/11/2020, n. 24732

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Nel caso di annullamento di una pretesa tributaria e delle relative sanzioni, l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'imposta annullata si estende, in virtù del proprio effetto espansivo interno, anche nei confronti delle sanzioni, che sono direttamente dipendenti dalla statuizione della pretesa, sempre che esse non siano state annullate per ragioni differenti ed autonome rispetto all'imposta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/11/2020, n. 24732
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24732
Data del deposito : 5 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTI DI CAUSA



1. Con la sentenza n. 56/03/16 del 18/02/2016, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito CTR), accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 30/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Udine (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da O. s.r.l. nei confronti di una cartella di pagamento emessa per IVA e sanzioni relative agli anni 1993 e 1994.



1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento è stata emessa a seguito della definizione, in sede di rinvio (sentenze della CTR nn. 38 e 39/11/13 del 27/03/2013), dei giudizi concernenti l'impugnazione di due avvisi di rettifica IVA relativi agli anni 1993 e 1994 e concernenti la detraibilità dell'imposta versata per canoni di leasing relativi ad un fabbricato, operazione ritenuta estranea all'esercizio dell'impresa.



1.3. La CTR osservava, tra l'altro, per quanto ancora interessa in questa sede, che le contestazioni di O. s.r.l. concernenti la debenza della somma di euro 64.309,21 a titolo di sanzioni per l'anno 1993 erano fondate. Invero, nel corso del primo grado di merito, la CTP aveva demandato all'Ufficio la rideterminazione di dette sanzioni, ma, in secondo grado, la CTR - sebbene avesse affermato che le sanzioni andavano rideterminate in base alla legge più favorevole - statuiva con il dispositivo che nulla era dovuto a tale titolo.

Quest'ultimo capo della sentenza, del tutto autonomo, non era stato impugnato dall'Agenzia delle entrate, con conseguente giudicato interno e non debenza delle sanzioni.



2. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.



3. O. s.r.l. resisteva con controricorso.



4. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 13/11/2018 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione della dichiarazione della società contribuente di volersi avvalere della disposizione di cui all'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la formazione del giudicato interno in ragione della mancata impugnazione del capo concernente le sanzioni, che non sarebbe autonomo.



1.1. In buona sostanza, l'Agenzia delle entrate sostiene che la decisione sulle sanzioni dipenderebbe direttamente dalla statuizione sulla pretesa impositiva, sicché l'impugnazione nei confronti del capo della sentenza che riguardava

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