Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/05/2018, n. 10642
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Testo completo
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna - (in seguito, CTR) veniva respinto tanto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate quanto quello incidentale proposto dalla (XXXXX) SRL, con conferma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma (in seguito, CTP) n. 82/02/2006.
In particolare:
a) l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Fidenza, a seguito di processo verbale di constatazione del 15.10.2002, aveva emesso a carico della contribuente l'avviso di accertamento n. (XXXXX) relativo ad IVA per l'anno di imposta 1999, recuperando a tassazione l'IVA dovuta sulla quota di base imponibile corrispondente al contributo XX ex D.L. n. 355 del 2003 non versato dalla società;
b) impugnato l'avviso dalla contribuente, la CTP aveva accolto il ricorso, e la CTR confermava la decisione di prime cure, ritenendo che alla contribuente, rientrante nelle categorie di imprese previste dalla legge, fosse applicabile il differimento al 31 marzo 2004 dell'obbligo di partecipazione al Consorzio previsto dall'art. 10 del decreto, da intendersi quale sanatoria senza oblazione.
Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l'Agenzia affidato ad un unico motivo, cui reagisce la contribuente con controricorso e depositando memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio di cassazione sollevata dalla contribuente nella memoria ex art. 378 c.p.c. datata 27.11.2017, in cui i difensori indicati in epigrafe e riportati a margine del controricorso rendono noto che, in data 23.2.2011, con sentenza n. 16/2011 il Tribunale di Parma ha dichiarato il fallimento della società, l'evento, successivo alla notifica del ricorso e anche del controricorso, non determina alcuna interruzione del processo per Cassazione, il quale è sottratto all'attività di impulso di parte.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Con l'unico motivo di ricorso, lamenta l'Agenzia la violazione del D.L. n. 355 del 2003, art. 10 conv. in L. n. 47 del 2004, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48 e, in via consequenziale, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 12 e 21 rilevando che tale disciplina aveva differito l'applicazione delle norme che prevedevano l'obbligo per la società di partecipazione al Consorzio XX .
Occorre premettere che il D.Lgs. n. 22 del